Professione e Mercato

L'avvocato va pagato anche se la presenza in udienza è solo "formale"

L'avvocato va pagato anche se la presenza in udienza è solo "formale"

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di Marina Crisafi

L’attività svolta dal difensore va comunque retribuita, anche se si tratta di qualche “presenza formale” in udienza, limitata a riportarsi ad atti difensivi scritti da un collega. Questo quanto si ricava dall’ordinanza n. 16748/2023 della seconda sezione civile della Cassazione.

  La vicenda
La vicenda ha origine dalla domanda proposta da un avvocato nei confronti di una società per richiedere ilo pagamento d
elle proprie competenze professionali in relazione all'attività prestata in un giudizio civile svoltosi innanzi al Tribunale di Salerno.

Il giudice rigettava la domanda, dopo aver richiamato la distinzione tra procura alle liti e contratto di patrocinio, osservando che dall'istruttoria svolta era emerso che il legale aveva ricevuto la procura per ragioni di cortesia, ovvero per evitare che il resistente, avvocato, comparisse come difensore di sé stesso in un giudizio in cui era direttamente coinvolto ma le scelte processuali erano state assunte dal medesimo unitamente ad un altro difensore.

La questione approdava in Cassazione dove il professionista lamentava la nullità dell’ordinanza per motivazione apparente e contraddittoria, avendo il tribunale omesso di liquidare il compenso per l’attività svolta, pur avendo accertato lo svolgimento effettivo della stessa, consistito nella partecipazione a tre udienze.

  La decisione
Per gli Ermellini, le doglianze sono fondate. In effetti, ragionano i giudici, nonostante avesse accertato che l’avvocato ricorrente aveva svolto attività difensiva in favore della Spa, partecipando a tre udienze, il tribunale aveva omesso di liquidare il compenso per tale attività.

Si tratta, scrivono dal Palazzaccio, “di affermazioni inconciliabili in quanto, per un verso si riconosce che l'attività difensiva è stata esercitata e, per altro verso, si nega il compenso”.

A nulla rileva, proseguono da piazza Cavour, “che si sia trattato di ‘presenza formale’ in udienza - in cui l’avvocato si era limitato a riportarsi agli atti difensivi - in quanto si tratta, in ogni caso, di attività svolta dal difensore che deve essere retribuita”.

Semmai, concludono, “la natura dell'attività prestata, le questioni giuridiche affrontate in udienza ed il pregio dell'attività svolta – possono incidere - sul quantum del compenso del difensore”.

Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza cassata con rinvio.

 

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