L’indebito si concretizza alla fine della prestazione per le somme versate senza titolo all’avvocato dal cliente
In tema di indebito oggettivo, quanto alle somme senza titolo versate a un avvocato dal suo cliente, solo con il definitivo venire meno del rapporto tra le parti – per cessazione della prestazione – si concretizzano tutti gli elementi costitutivi dell'indebito e, dunque, del credito di restituzione dedotto in giudizio, perché solo da questo momento è divenuto attuale l'interesse delle parti alla restituzione della somma indebitamente percepita e certo il loro diritto. È quanto ha stabilito la sezione II della corte di Cassazione con la sentenza 28 giugno 2017 n. 16214.
I precendenti giurisprudenziali - In termini generali:
- nel senso che in presenza di indebito oggettivo la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione eseguita e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole degli articoli 2033 ss. Cc, operando - altrimenti - ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l'azione generale di arricchimento prevista dall'articolo 2041 Cc, Cassazione, sentenza15 aprile 2010, n. 9052, in Giustizia civile, 2011, I, p. 1294;
- per l'affermazione che in tema di indebito oggettivo, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito sia divenuto definitivo, quando il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento e non riguardi, invece, elementi generici di un negozio nullo, Cassazione, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24628 che ha enunciato tale principio in relazione ad un caso in cui era stata richiesta la ripetizione della somma corrisposta, in conto-prezzo, in occasione della stipula di un contratto preliminare, successivamente rimasto inadempiuto e i cui effetti contrattuali erano venuti meno all'esito del giudicato formatosi nel giudizio introdotto ex articolo 2932 Cc.
Per il rilievo che l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del pagamento, Cassazione, sentenze 12 maggio 2014, n. 10250, in Diritto & Giustizia, 2014, 13 maggio; 15 luglio 2011, n. 15669; 13 aprile 2015, n. 7651.
Sostanzialmente in questo senso, per i giudici di merito, e, in particolare per l'affermazione che quando il contratto è dichiarato risolto con pronuncia giudiziale, il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate (che, in base alla disciplina generale di cui all'articolo 2943 Cc, può essere interrotta dal titolare del diritto alla restituzione, con domanda giudiziale o con atti diversi dalla stessa), non inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, ma da quello del pagamento. L'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto annullato, risolto o rescisso (o che comunque faccia venir meno il vincolo originariamente esistente), è, infatti, quella di ripetizione di indebito oggettivo, che ha efficacia retroattiva, con caducazione fin dall'origine dell'atto e della modifica della situazione giuridica preesistente, Appello di Firenze, sentenza 3 gennaio 2012, n. 1165, in Guida al diritto, 2012, f. 8, p. 57, nonché Appello di Napoli 9 gennaio 2012, n. 16, ivi, 2012, f. 8, p. 56.
In termini opposti, l'accertamento con sentenza della nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza medesima; infatti, prima di tale momento permane l'esistenza del titolo, così rimanendo esclusa la possibilità di esercizio processuale del diritto Cassazione, sentenza 12 settembre 2000, n. 12038, in Riv. notariato, 2001, p. 922.
Per la precisazione – ancora - che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, Cassazione, sez. un., sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418, in Giustizia civile, 2011, I, p. 2066.
Nel senso – infine – che in tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli articoli 2033 e 2935 Cc, la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'articolo 2943 Cc anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale, Cassazione sentenza 19 giugno 2008, n. 16612, che ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato la domanda restitutoria proposta dal consumatore nei confronti del fornitore di gas metano in relazione a quanto versato in più per la maggiorazione del prezzo determinata, per effetto del diritto del fornitore di traslazione di imposta, per oneri fiscali non dovuti e che aveva, altresì, conseguentemente applicato a tale domanda la prescrizione ordinaria decennale.
Per altri riferimenti, e, in particolare, nel senso che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'articolo 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova; Cassazione, sentenze 19 agosto 2003, n. 12119, in Giurisprudenza italiana, 2004, c. 1367; 22 aprile 2010, n 9541 e 13 marzo 2013, n. 6295.
Corte di Cassazione – Sezione II – Sentenza 28 giugno 2017 n. 16214