L'ingerenza del Comune nell'esecuzione dei lavori non basta a esentare l'appaltatore
Sbaglia il giudice se condanna soltanto il Comune, a risarcire il privato per i danni conseguenti ai lavori eseguiti in appalto, senza verificare il comportamento dell'appaltatore e basandosi solo sulla circostanza di diverse ingerenze del committente pubblico nella fase esecutiva. Anzi - come spiega la Cassazione con l'ordinanza n. 22068 di ieri - per regola generale l'appaltatore è tenuto all'intera garanzia a meno che non dimostri di aver operato a regola d'arte e segnalato al committente i difetti dell'opera o delle direttive cui per contratto deve attenersi.
Il rischio dei lavori - L'essersi assunto il rischio dell'esecuzione dei lavori è conseguenza diretta del contratto di appalto pubblico, ma esistono appunto situazioni in cui l'appaltatore può andare esente da responsabilità ma ha l'onere di provare la ridotta o inesistente autonomia determinatasi a seguito di vincoli imposti dal committente. Non è appunto sufficiente l'ingerenza subita da parte del professionista o dell'imprenditore perché non siano tenuti a risarcire i danni, ma devono dimostrare di aver agito a regola d'arte e secondo le direttive del committente, ma soprattutto di aver segnalato vizi dell'opera o errori nelle indicazioni di progetto e che il committente abbia insistito per proseguire i lavori assumendone di fatto la piena responsabilità e ponendo l'appaltatore nello stato di mero esecutore, cosiddetto nella materia nudus minister.
Il grado di autonomia - Quindi, secondo la Cassazione, tanto in primo grado quanto in appello, i giudici hannno mancato di valutare il nesso causale tra appalto pubblico e danni a terzi secondo elementi concreti di prova sul grado di autonomia con cui l'appaltatore ha agito. Un range che va dallo zero alla totalità della responsabilità per il risarcimento del danno, passando per il caso intermedio della solidarietà tra le due parti contraenti dell'appalto pubblico. Tre i parametri che riassume la Cassazione per effettuare tale gradazione nel rispetto delle regole civilistiche dell'attribuzione dell'onere della prova: 1) la piena autonomia nell'escuzione dei lavori determinano la responsabilità del solo appaltatore; 2) nel caso di direttive «vincolanti»risponde invece solo l'ente committente; 3) se l'ingerenza del committente solo riduce l'autonomia dell'appaltatore scatta, infine, la responsabilità solidale tra le due figure.
Corte di Cassazione – Sezione I – Sentenza 4 settembre 2019 n. 22068