Penale

L’intercettazione col «trojan» è legge Ampio utilizzo per i reati contro la Pa

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di Alessandro Galimberti

Con l’entrata in vigore, ieri, della legge 7/ 2020 (conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni) l’uso del captatore informatico trova finalmente un assetto normativo .

Si tratta dello strumento investigativo meglio noto come trojan, reso più famoso dal caso Palamara che dalla stessa prima regolamentazione nel decreto legislativo n. 216 del 2017, di fatto mai entrato in vigore benchè più volte rimasticato dalla giurisprudenza.

Forse per la suggestioni di cronaca, e per l’indagato eccellente prima vittima del captatore, il trojan è destinato a suscitare ancor più timori e polemiche rispetto alle stesse intercettazioni telefoniche, anche per l’ampio spettro di utilizzo che il governo gli ha aperto.

Ferme le condizioni tassative per l’installazione del programma di registrazione universale dello smartphone, di fatto le stesse previste per le intercettazioni telefoniche - le captazioni del trojan - equiparate alle intercettazioni tra presenti. hanno la peculiarità di poter essere utilizzate anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di mafia, terrorismo e, tra gli altri, traffico di droga e di immigrazione clandestina, in sostanza per tutte le fattispecie di competenza della Direzione distrettuale antimafia.

Ma siccome anche nella comunicazione istituzionale il trojan è stato presentato come arma letale per i reati contro la cosa pubblica, l’àmbito di maggiore ed auspicato utilizzo dovrebbe essere appunto quello dei delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Se ormai è chiaro a larga parte dell’opinione pubblica come si inocula il “virus di giustizia” nel cellulare di chiunque (nel caso Palamara bastò un insospettabile e comunissimo allegato) il percorso disegnato dalla nuova legge è un po’ più complesso, considerato che spetterà a un decreto del Ministro della giustizia stabilire i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante captatore informatico. Requisiti ovviamente stabiliti secondo «misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all’esecuzione delle operazioni autorizzate».

Il tema dell’invasività del trojan - che di fatto può vedere, sentire e registrare tutto ciò che l’indagato vive e scrive - è presente al legislatore che ne affida le cure (qui come nelle intercettazioni telefoniche) al pubblico ministero che «dà indicazioni e vigila affinché nel verbali (di trascrizioni del registrato, ndr) non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini». Non è detto - come il caso Palamara tra gli altri insegna - che sia sufficiente a delimitare l’area dell’indagine sul reato da quella dello stigma sociale.

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