AMBIENTE E TERRITORIO

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Diritto dell'energia - VIA, VAS e AIA - Valutazione di impatto ambientale - Impianti eolici - Art. 8, c. 1 ter d.lgs. n. 152/2006 - Ordine di trattazione - Rispetto dei termini procedimentali per i progetti PNRR - Silenzio dell'amministrazione - Applicabilità della novella - Illecito permanente.

La novella di cui all'art. 8, co. 1-ter, del D.lgs. n. 152/2006 dispone che ai progetti del comma 1 sesto periodo, o del comma 1-bis "è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni" e che "i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'art. 23, comma 4, secondo periodo"; la norma puntualizza che "la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare"; detta disciplina, entrata in vigore il 17/12/2024, è applicabile alle fattispecie di silenzio inadempimento, che integrano un illecito permanente perdurante fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale ex artt. 31, co. 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm. (in termini, T.A.R. Basilicata, sez. I, 10/3/2025, n. 173).

AMBIENTE E TERRITORIO

TUTELA DELL'AMBIENTE

Tutela dell'ambiente - Discarica - Realizzazione - Autorizzazione - VIA - Funzione - Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987.

La funzione tipica della v.i.a. è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto (nel caso di specie, trattasi di progetto per l'ampliamento di una discarica per rifiuti non pericolosi), valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, esercitata sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma anche di scelte amministrative discrezionali, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto" (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987).

APPALTI

CONTRATTO DI AVVALIMENTO

Appalti pubblici - Avvalimento - Sottoscrizione del contratto - Mancanza della firma del concorrente o dell'ausiliario - Conseguenze.

In tema di sottoscrizione del contratto di avvalimento, laddove sia carente la firma della concorrente, alla produzione del contratto in sede di gara sottoscritto solo dall'ausiliaria può essere attribuito valore di sottoscrizione da parte dell'ausiliata, per cui si data la firma da parte del secondo contraente al momento del deposito del contratto unitamente all'offerta. Laddove invece l'accordo risulti firmato dalla sola concorrente, diviene centrale la data della sottoscrizione del contratto da parte dell'ausiliaria, in quanto la produzione agli atti della procedura di gara deve avvenire in modalità tale da garantire la certezza della anteriorità della sottoscrizione da parte dell'ausiliaria rispetto alla data ultima di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ne consegue quindi, in riferimento alla prima delle due evenienze sopra indicate, che la produzione del contratto di avvalimento da parte dell'offerente - soggetto ausiliato, che non ha sottoscritto - in allegato all'offerta vale a farne proprio il contenuto con decorrenza dalla presentazione dell'offerta cui è allegato (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3209; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 16 dicembre 2024, n. 7139).

APPALTI

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Gara - Centrale di committenza - Aziende sanitarie - Processo amministrativo - Parti necessarie - Cons. Stato, Sez. III, 25/07/2024, n. 6721.

In caso di gara indetta e gestita in via esclusiva da una centrale di committenza, quest'ultima è l'unica e diretta responsabile della procedura, il che comporta che le aziende sanitarie non sono parti necessarie del giudizio neppure in ordine alla domanda di dichiarazione di inefficacia dei contratti e di subentro negli stessi.

ARMI

RILASCIO PORTO D'ARMI

Armi - Porto d'armi - Rilascio - Diniego - Art. 43, comma 1, t.u.l.p.s. - Reati ostativi - Sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti - C.d. Patteggiamento - Art. 444 e art. 445 cpp - Modifiche ex art. 25, comma 1, lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) - Condanna - Equiparabilità - Esclusione.

È illegittimo il diniego del rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia, fondato sull'intervenuta sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena, in quanto la nozione di condanna rilevanti ai sensi dell'art. 43, comma 1, t.u.l.p.s. (rubricato come "Concessione della licenza del porto d'armi"), non può più estendersi all'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., c.d. patteggiamento, in quanto il precedente automatismo, pur costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi definitivamente eliminato dall' art. 445, comma 1-bis c.p.p. come da ultimo novellato ad opera dell'art. 25, lett. b) del d.lgs. n. 150/2022, (c.d. Riforma Cartabia), e che per la giurisprudenza prevalente si applica anche alle sentenze di patteggiamento emesse prima della sua entrata in vigore (30 dicembre 2022).

ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SILENZIO-INADEMPIMENTO

Attività amministrativa - Azione contro il silenzio-inadempimento - Presupposti di esperibilità - Artt. 31 e 117 c.p.a.

L'azione contro il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile esclusivamente a tutela di situazioni giuridiche aventi la consistenza di interesse legittimo, a fronte di obblighi di provvedere che implichino l'esercizio di una potestà autoritativa, e non a tutela di diritti di credito o di pretese meramente patrimoniali.

CONCORSI ED ESAMI

CONCORSO NOTARILE

Professioni - Notaio - Concorso pubblico - Procedura - Prove - Errori ostativi - Individuazione - Esercizio di discrezionalità tecnica - Sindacato - Limiti.

L'individuazione dei c.d. "errori ostativi" nell'ambito del concorso notarile, così come la correzione degli elaborati, è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità, e quindi solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità.

EDILIZIA E URBANISTICA

ABUSI EDILIZI

Interventi edilizi - Abusi edilizi - Sanzioni - Riscossione - Art. 2 del regio decreto n. 639/2010 - Applicazione - Giurisdizione.

È affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia (art. 134, primo comma, lett. f, c.p.a.) che comprende anche la riscossione, mediante cartella di pagamento o ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/2010, delle sanzioni per abusi edilizi, restando esclusa dall'ambito di cognizione la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento o, quanto ai beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo.

EDILIZIA E URBANISTICA

TITOLO EDILIZIO

Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza del 13-05-2025, n. 4117

Interventi edilizi - Titolo autorizzatorio edilizio - Impugnazione - Processo amministrativo - Legittimazione - Interesse - Condizioni dell'azione.

Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato.

IMMIGRAZIONE

PERMESSO DI SOGGIORNO

Stranieri - Emersione lavoro irregolare - Permesso di soggiorno per attesa occupazione - Art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020 cit., ai fini dell'accoglimento dell'istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione, è necessario che i cittadini stranieri siano titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

DASPO

Manifestazioni sportive - DASPO - Natura della misura - Responsabilità penale del soggetto colpito - Irrilevanza.

I Daspo prescindono dalla responsabilità penale del soggetto colpito e, perseguendo finalità di tutela dell'ordine pubblico attraverso la prevenzione di comportamenti violenti o pericolosi, devono rispondere alla logica del "più probabile che non"; rappresentano cioè una misura di prevenzione, per la cui adozione è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti al fine della verifica della pericolosità del soggetto, restando esclusa la necessità di acquisire la certezza - oltre ogni ragionevole dubbio - che le condotte stesse siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento ed essendo di contro sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico.

MISURE DI PREVENZIONE

INFORMATIVA ANTIMAFIA

Antimafia - Informativa prefettizia - Impianto motivazionale - Contenuto - Controversie - Sindacato - Regola causale del "più probabile che non".

L'impianto motivazionale dell'informazione antimafia deve fornire una rappresentazione complessiva degli elementi di permeabilità criminale che possono influire anche indirettamente sull'attività dell'impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso; il quadro indiziario dell'infiltrazione mafiosa, posto a base dell'informativa, deve dar conto in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del "più probabile che non", il giudice amministrativo, chiamato a verificare l'effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussiste tenuto conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona specificamente dedotte a sostegno dell'adottato provvedimento amministrativo.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

REVOCAZIONE AMMINISTRATIVA

Interventi edilizi - Abusi edilizi - Sanatoria - Diniego - Processo amministrativo - Revocazione - Revocazione ordinaria e straordinaria - Distinzione - Art. 395 c.p.c.

La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria si fonda sulla diversità dei vizi che legittimano la loro proposizione: invero la prima tipologia si riscontra quando i motivi posti a fondamento della revocazione sono conoscibili dalla parte soccombente dal momento della pubblicazione della sentenza [numeri 4) e 5) dell'art. 395 c.p.c.], mentre la seconda si rinviene quando i motivi sono inizialmente occulti e sono conoscibili soltanto successivamente alla predetta pubblicazione, a seguito della scoperta di fatti in precedenza sconosciuti [numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395 c.p.c.].

PUBBLICO IMPIEGO

IMPIEGATO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Pubblico impiego - Dipendente - Procedimento penale - Sospensione - Ipotesi - Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 880.

Il pubblico impiegato sottoposto a procedimento penale può essere sospeso dal servizio quando la natura del reato sia particolarmente grave (mentre deve necessariamente essere sospeso quando sia destinatario di misure restrittive della libertà personale), e per l'adozione della stessa, sul presupposto della natura particolarmente grave del reato, non è richiesto che il dipendente abbia assunto la qualità di imputato, essendo sufficiente la sua sottoposizione a procedimento penale e, perciò, anche nella fase delle indagini preliminari (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 880; id., sez. V, 15 novembre 2012, n. 5774; id., sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 878).

PUBBLICO IMPIEGO

TRASFERIMENTO DIPENDENTE PUBBLICO

Dipendenti pubblici - Disabilità - Legge n. 104/1992 - Assistenza ai familiari - Richiesta di trasferimento - Giudizio negativo - Accoglimento.

Per effetto della eliminazione dei requisiti della c.d. "continuità " e dell'"esclusività " nell'assistenza a familiare portatore di handicap in condizione di gravità, quali necessari presupposti per la concessione del beneficio del trasferimento, l'esistenza di altri congiunti del disabile diversi dal richiedente il trasferimento non è sufficiente a supportare il diniego, dovendo l'Amministrazione valutare l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale.

SANITÀ E BIOETICA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Servizio sanitario nazionale - Strutture private - Accreditamento - Controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL - Controversie - Giurisdizione - Art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

Le controversie aventi ad oggetto i controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private eroganti prestazioni sanitarie in regime di accreditamento appartengono al giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., qualora l'oggetto del contendere riguardi esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate, mentre spettano al giudice amministrativo se l'oggetto della contestazione è costituito dalle modalità di esecuzione del controllo o dalla titolarità in capo all'Amministrazione del potere di esercitarlo, poiché in tal caso la domanda investe anche l'esercizio di un potere autoritativo.

IMMIGRAZIONE

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