Penale

La Cassazione torna sulla corretta determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari

Nota a sentenza: Cass. pen., Sez. V, 23 giugno 2021, n. 24587

di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi *

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione conferma l'orientamento della Corte Costituzionale in materia di durata delle pene accessorie fallimentari, enunciando il principio di diritto secondo il quale "in tema di pene accessorie fallimentari, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Cost. n. 222/2018, la durata deve essere determinata sulla scorta del criterio finalistico della special-prevenzione negativa, valorizzando i criteri fattuali sanciti dall'art. 133 cod. pen. che si rivelino, nella fattispecie concreta, maggiormente pertinenti all'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 cod. pen., con una valutazione calibrata sulla specificità delle pene accessorie fallimentari, avendo riguardo, sotto il profilo della gravità del reato, alle modalità dei fatti, alla gravità del danno o del pericolo cagionato, all'intensità del dolo […]".

Questa in sintesi la vicenda processuale.

La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa all'esito del primo grado di giudizio nei confronti di un amministratore di una società in relazione ai contestati reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso tale pronuncia, lamentando l'errata determinazione della durata delle pene accessorie applicate per un periodo di dieci anni nel primo grado di giudizio e confermate dalla sentenza della Corte d'Appello, sebbene i Giudici avessero deciso di contenere nel minimo edittale la condanna alla pena principale della reclusione.

I Giudici di legittimità accolgono il ricorso con riferimento a tale doglianza, sulla scorta del noto orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui la durata delle pene accessorie fallimentari deve essere determinata in concreto sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., in ragione del fatto che la ratio sottesa alle stesse sia quella special preventiva negativa e, pertanto, finalizzata all'allontanamento del reo dal contesto operativo e professionale in cui sono avvenuti i fatti criminosi e dall'attività economica che ne ha agevolato la commissione. In particolare, la funzione special preventiva negativa richiede che il Giudice, nel determinare la durata di tali pene, consideri i suddetti criteri fattuali in base alla fattispecie concreta, valutando i diversi elementi caratterizzanti la gravità del reato, ovvero l'intensità del dolo, desumibile dalle singole condotte, la modalità dei fatti posti in essere mediante queste ultime e, infine, la gravità del danno cagionato in relazione al pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie.

La Corte rileva, inoltre, come nella commisurazione della durata delle pene accessorie fallimentari sia, altresì, necessario valutare, con riferimento alla loro funzione interdittiva, anche la capacità a delinquere del reo. In tal senso, i Giudici di legittimità sostengono che, oltre ad una capacità a delinquere generica, desumibile dai precedenti penali, ai fini di tale giudizio venga in rilievo una capacità a delinquere specifica, connessa alle attività economiche e imprenditoriali.

La Suprema Corte rammenta, altresì, come, nel caso in cui la durata delle pene accessorie venga determinata in misura superiore alla media edittale si pone la necessità di una congrua motivazione affinché il trattamento sanzionatorio sia proporzionato alla personalità del reo e alla concreta gravità del reato. I Giudici precisano, infatti, che in caso di determinazione della pena in misura superiore alla media edittale il Decidente è gravato dall'obbligo di una specifica motivazione in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e, nel caso di "divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale irrogata nel minimo e pene accessorie fissate nel massimo", da un onere motivazionale maggiore.

In accoglimento del ricorso, viene, pertanto, annullata con rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, in quanto, secondo i principi sopra espressi, tale valutazione non può essere automaticamente ancorata alla gravità oggettiva del reato, ma deve basarsi sulla specificità di tali pene con riguardo alla gravità e alla modalità del fatto concreto, ovvero sulla scorta di un giudizio complessivo in relazione alla funzione special preventiva negativa delle medesime.

*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (dello Studio Legale Ventimiglia)

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