Penale

La Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri di imputazione oggettivi per la configurazione della responsabilità degli Enti

Nota a sentenza: Cass. Pen., Sez. IV, 5 febbraio 2021, n. 4480

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di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi *


Con la sentenza in commento i Giudici di Legittimità tornano a occuparsi di una rilevante questione attinente alla configurazione della responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001. In particolare, la pronuncia interviene nuovamente sulla corretta interpretazione dei criteri di imputazione oggettivi: "interesse" e "vantaggio" dell'ente.

Anche in questa occasione, la Suprema Corte ha ribadito che "l'interesse dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento lesivo, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa".

Questa in sintesi la vicenda processuale.

La Corte di Appello di Firenze riformava parzialmente la decisione del Tribunale di prima istanza, rideterminando in melius la pena già irrogata agli imputati, nonché la sanzione amministrativa applicata in capo all'ente per il reato presupposto di lesioni colpose aggravate. Tanto gli imputati quanto l'ente decidevano, dunque, di ricorrere per Cassazione e l'ente, tra i motivi di ricorso, contestava l'integrazione del parametro oggettivo di cui all'art. 5, D.lgs. 231/2001. Secondo l'assunto difensivo, tale conclusione non sarebbe stata sostenuta da una verifica del nesso finalistico tra la condotta ascritta ai ricorrenti e l'evento lesivo. Al contrario, secondo tale ricostruzione, il Giudice si sarebbe limitato a considerare la mancata predisposizione dei necessari presidi di prevenzione un requisito sufficiente alla realizzazione del reato, in quanto condotta evidentemente orientata al raggiungimento di un risparmio di spesa per la Società. La Società ricorrente deduceva, inoltre, l'assenza di un accertamento relativo alla sussistenza di una generale e sistematica politica imprenditoriale connotata dalla violazione della normativa antinfortunistica.

La Cassazione ha, peraltro, ritenuto infondati i motivi di ricorso presentati nell'interesse dell'ente.

Nella motivazione della sentenza, i Giudici della IV Sezione citano, infatti, la consolidata giurisprudenza di legittimità, ricordando come i concetti di "interesse" e "vantaggio" vadano intesi come alternativi e concorrenti tra loro, presupponendo il primo una valutazione ex ante e il secondo una valutazione ex post. In particolare, con riferimento ai reati presupposto di omicidio o lesioni colpose, gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, richiamati dall'art. 25-septies, D.lgs. 231/2001, la Suprema Corte chiarisce che gli stessi devono essere riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento. Inoltre, la Corte ribadisce che, ai fini dell'integrazione di tali fattispecie, a nulla rileva l'assenza della sistematica violazione delle norme antinfortunistiche, non essendo richiesto quale elemento della fattispecie.

Per questi motivi, la Corte ravvisa nel risparmio economico relativo ai presidi di sicurezza il necessario e sufficiente parametro finalistico rilevante per poter confermare la responsabilità dell'ente in relazione all'infortunio verificatosi.

Pertanto, la Corte ritiene che il Giudice territoriale abbia correttamente valutato il criterio di imputazione oggettivo ex art. 5, D.lgs. 231/2001, individuandolo "nel risparmio di spesa derivante dalla mancata predisposizione di un presidio atto al suo scopo e dalla omessa manutenzione o sostituzione di esso, elemento questo idoneo a ricollegare, con giudizio ex post, la condotta del soggetto agente all'ente ricorrente".

*a cura dell'avv. Ventimiglia e dalla Dott.ssa Conconi (dello Studio Legale Ventimiglia)

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