Comunitario e Internazionale

La Commissione deve pagare gli interessi sulle ammende ingiustificate alle aziende

Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nella causa C-221/22, confermando l’obbligo di pagare 1,8mln di interessi a Deutsche Telekom sull’ammenda di circa 31mln del 2014

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Se l’ammenda per violazione della concorrenza è indebita, la Commissione deve pagare gli interessi sulle somme percepite a titolo provvisorio. Lo ha stabilito la Corte Ue nella sentenza nella causa C-221/22 P (Commissione/Deutsche Telekom) chiarendo che gli interessi risarciscono l’impresa per la privazione del godimento dell’importo.

Il principio - I giudici di Lussemburgo hanno dunque chiarito che quando il Tribunale o la Corte di giustizia annullano o riducono un’ammenda inflitta dalla Commissione a un’impresa per violazione delle regole di concorrenza, l’istituzione deve non solo rimborsare del tutto o in parte l’importo pagato dall’impresa a titolo provvisorio, ma anche versare interessi per il periodo che va dalla data del pagamento provvisorio di tale ammenda alla data del rimborso. Non si tratta in questo caso di «interessi moratori» o di «interessi di ritardo», ma di interessi intesi a risarcire forfettariamente l’impresa per la privazione del godimento dell’importo in questione.

La vicenda - Il 15 ottobre 2014, la Commissione europea ha inflitto alla Deutsche Telekom un’ammenda di circa 31 milioni di euro per abuso di posizione dominante sul mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga. La società ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, pur versando a titolo provvisorio l’ammenda nel gennaio 2015. Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso e ha ridotto l’importo dell’ammenda di circa 12 milioni di euro. La Commissione ha quindi rimborsato l’importo alla Deutsche Telekom nel febbraio 2019.

A questo punto la Deutsche Telekom ha chiesto alla Commissione di versarle gli interessi moratori sull’importo per il periodo compreso tra la data di pagamento dell’ammenda e la data di rimborso, vale a dire per più di quattro anni.

Dal momento che la Commissione si è rifiutata, la Deutsche Telekom si è nuovamente rivolta al Tribunale, che ha condannato la Commissione a pagare un importo di circa 1,8 milioni di euro alla Deutsche Telekom. Contro questa sentenza la Commissione ha proposto impugnazione alla Corte di giustizia che con la sentenza pronunciata in data odierna ha respinto l’impugnazione e confermato la decisione del Tribunale.

La motivazione - Infatti, prosegue la Corte Ue, secondo consolidata giurisprudenza, in caso di annullamento o di riduzione con effetto retroattivo, da parte di un giudice dell’Unione, di un’ammenda inflitta dalla Commissione per violazione delle regole di concorrenza, l’istituzione è tenuta a rimborsare in tutto o in parte l’importo dell’ammenda pagata a titolo provvisorio, maggiorato degli interessi per il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio di tale ammenda e la data del rimborso di quest’ultima. L’obbligo sussiste anche quando il rendimento finanziario dell’investimento, da parte della Commissione, sia stato nullo, se non negativo. Non si tratta, in questo caso, di «interessi moratori» o di «interessi di ritardo», ma di interessi intesi a risarcire forfettariamente l’impresa per la privazione del godimento dell’importo in questione.

Peraltro, il Tribunale ha correttamente considerato che il tasso applicabile agli interessi che la Commissione è tenuta a pagare alla Deutsche Telekom è pari al tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali.

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