La comunione forzosa per il muro in appoggio riguarda sia l'altezza che l'estensione
Lo precisa la Cassazione con la sentenza 1612/2021
La costruzione in aderenza è quella costruzione in semplice contatto con il muro del vicino, rispetto alla quale ha piena autonomia, sia strutturale che funzionale. La costruzione in appoggio, invece, è quella costruzione che scarica il peso dei suoi elementi strutturali e costitutivi sul muro del vicino. In quest'ultimo caso, il proprietario della costruzione può chiedere la comunione forzosa del muro, purché ciò riguardi sia l'altezza, che può essere totale o parziale, che l'estensione, che deve necessariamente essere totale. A dirlo è la Cassazione con la sentenza 1612/2021.
I fatti
All'origine della vicenda ci sono dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, che hanno visto contrapporsi il proprietario dell'immobile ristrutturato e il proprietario dell'immobile confinante. Il fabbricato era in precedenza costruito in aderenza al bene confinante, mentre dopo i lavori edili lo stesso risultava ricostruito in appoggio. Il confinante non accettava però tale modifica, in quanto il suo muro aveva già una completa autonomia strutturale ed era più elevato rispetto a quello dell'immobile ristrutturato dal vicino, che era di circa 2 metri.
La querelle giungeva così all'attenzione dei giudici, i quali si occupavano, tra le numerose questioni, del tema centrale della controversia, ovvero la comunione forzosa del muro perimetrale. Una volta constatato che il muro dell'immobile ristrutturato era effettivamente in appoggio e non in aderenza, il Tribunale affermava la comunione forzosa, a norma dell'articolo 874 cod. civ., condannando il proprietario dell'immobile ristrutturato ad ancorare al muro del vicino anche la parte che superava i 2 metri già ancorati. La Corte d'appello, invece, optava per il distacco del muro costruito in appoggio, considerando errata la statuizione del giudice di prime cure laddove disponeva la comunione forzosa del muro nella sola porzione tra i due fabbricati. Ciò in quanto l'articolo 874 cod. civ. consente la comunione forzosa in altezza, che può essere totale o parziale, e in estensione, che può essere solo totale.
La decisione
La questione viene risolta dalla Cassazione, che ritiene errato il ragionamento di entrambi i giudici di merito, i quali non hanno correttamente interpretato l'articolo 874 cod. civ.. Ebbene, accogliendo il ricorso del proprietario dell'immobile ristrutturato, i giudici di legittimità spiegano che il Tribunale aveva erroneamente considerato solo l'altezza del muro e non anche l'estensione della proprietà, come invece imposto dalla norma codicistica. La Corte d'appello, invece, anziché correggere l'errore, ha ritenuto di eliminare la statuizione.
Secondo l'articolo 874 cod. civ., puntualizza il Collegio, la comunione forzosa del muro altrui deve necessariamente riguardare due dimensioni, l'altezza, parziale o totale, e l'estensione, solo totale. Ciò significa che il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può sì chiederne la comunione, ma essa deve riguardare tutta l'altezza o parte di essa e tutta l'estensione della sua proprietà.