Civile

La dilazione blocca il ricorso sulla notifica

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di Alessia Urbani Neri

L’istanza di rateazione del tributo riportato nella cartella di pagamento non legittima il contribuente a impugnare la successiva intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella. Lo ha affermato la Ctr Campania 9209/1/2018 (presidente Montagna, relatore Vivarelli).

Il caso
Il contribuente aveva impugnato l’intimazione di pagamento di una serie di tributi oggetto di precedenti cartelle, di cui contestava sia la prescrizione del diritto, che la mancata notifica degli atti. Il collegio, nel confermare il recente orientamento giurisprudenziale (21505/2018) - secondo cui in presenza della notifica regolare di una cartella, non decorre il termine di prescrizione decennale bensì quello ordinario di ciascun tributo -, ha affermato che la domanda di rateazione dell’imposta indicata in alcune cartelle esattoriali, pur non costituendo accettazione dell’effettiva debenza, è da considerarsi atto di ricognizione del debito, nonché interruttivo della prescrizione, incompatibile con l’eccezione di omessa notifica delle cartelle.

La sentenza
Secondo le Sezioni unite 19704/2015 il contribuente può impugnare la cartella per omessa notifica, se ne è venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione. Così l’impugnazione degli atti successivi alla cartella (avvisi di intimazione, avvisi di mora, preavvisi di fermo), che contesta l’omessa notifica dell’atto prodromico, fa ricadere sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta valida e tempestiva notifica della cartella esattoriale, anche se non è direttamente l’ufficio a procedere alla notifica dell’atto impositivo, bensì l’esattore.

Nel caso in cui il contribuente richieda la dilazione del pagamento delle imposte riportate in cartella, questi riconosce implicitamente l’esistenza del tributo. L'accordo di rateazione con l’agente della riscossione costituisce, quindi, comportamento incompatibile con una eccezione di omessa notifica dell’atto di riscossione, invertendosi in questo caso l’onere della prova, ora a carico del contribuente, che in questo caso dovrebbe dimostrare l’inesistenza del rapporto sottostante, ovvero la sua estinzione. La Ctr, poi, dice che l’istanza di rateazione del credito è da considerarsi al tempo stesso quale atto interruttivo della prescrizione, rilevando quale manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito. In tal caso, dal momento di presentazione della domanda di dilazione, riprenderebbe a decorrere il termine di ripetizione dell’imposta, proprio del tributo.

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