La Direttiva Omnibus: nuove regole poste a tutela dei consumatori
La Direttiva Omnibus nasce nell'ambito dell'iniziativa UE "New Deal for Consumers", con l'obiettivo di adeguare il relativo impianto normativo all'evoluzione digitale dei mercati online garantendo così una maggiore tutela al consumatore
È stato finalmente approvato, anche in Italia, il Decreto Legislativo del 7 marzo 2023 n.26, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161, c.d. Direttiva Omnibus, che regolamenta prezzi, sconti e recensioni per gli e-commerce B2C.
La Direttiva Omnibus nasce nell'ambito dell'iniziativa UE "New Deal for Consumers", con l'obiettivo di adeguare il relativo impianto normativo all'evoluzione digitale dei mercati online garantendo così una maggiore tutela al consumatore.
Di fatti, il recepimento della Direttiva Omnibus ha determinato rilevanti modifiche ed integrazioni al Codice del Consumo soprattutto in riferimento al vasto mondo dei negozi online, c.d. e-commerce, per i quali il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato una disciplina piuttosto rigida incentrata sul principio della trasparenza.
Lo scopo principale della Direttiva è quello di colmare deficit informativi che possano, in qualche modo, influenzare la capacità decisionale del consumatore e dunque evitare che vengano realizzate pratiche commerciali scorrette.
Si impone, dunque, ai fornitori di negozi online l'adempimento di specifici obblighi di informazione al fine di evitare condotte sleali.
Tra le novità introdotte si annovera la questione relativa agli sconti online attraverso la quale la Direttiva Omnibus mira a prevenire annunci di scontistiche false o gonfiate. Per tale ragione, il legislatore europeo ha statuito che ogni annuncio di riduzione del prezzo deve indicare, accanto al prezzo scontato, anche il prezzo precedentemente applicato dal professionista al prodotto. Vale a dire che bisogna rendere edotto il consumatore circa il prezzo applicato negli ultimi 30 giorni al prodotto stesso, oltre il prezzo scontato. Tale regola, però, subisce delle eccezioni in relazione ai prodotti in scadenza, prodotti agricoli e in riferimento ad eventuali offerte personalizzate, ovverosia applicate direttamente al singolo consumatore.
Invece, nel caso in cui il prodotto sia stato collocato sul mercato da meno di trenta giorni, spetterà agli Stati Membri, al momento del recepimento della Direttiva, stabilire un periodo, anche inferiore a 30 gg, per applicare lo sconto. A tal proposito, l'art. 17 bis, introdotto all'interno del Codice del Consumo, al comma 4, recita "Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo".
Il mancato rispetto delle regole suddette costituisce una "pratica commerciale scorretta", di conseguenza, il fornitore del negozio online potrà esser sanzionato, sulla base di alcuni fattori dettati dalla legge (gravità del comportamento, eventuali precedenti violazioni, comportamento riparatore della azienda), con una multa fino a 10 milioni di euro.
A ciò si aggiungano gli ulteriori obblighi informativi e di trasparenza che, attraverso la Direttiva Omnibus, vengono richiesti ai titolari di piattaforme e-commerce; in particolare, i consumatori che intendono fare acquisti online devono essere consapevoli della natura del rivenditore che opera su tali piattaforme, con particolare riguardo alla sua natura di professionista o di persona fisica (in tal caso non troverà applicazione la normativa a tutela del consumatore), e delle misure impiegate per garantire la genuinità delle recensioni ai prodotti, ovverosia misure attraverso le quali si garantisce la veridicità delle recensioni, le quali svolgono un importante ruolo nel processo decisionale dei consumatori (il professionista dovrà, ad esempio, garantire che quella recensione, relativa ad un dato prodotto, sia stata scritta da un soggetto che abbia effettivamente acquistato il bene recensito).
A quest'ultimo proposito, è stato introdotto l'espresso divieto di commissionare recensioni false, o di manipolare in qualunque modo le recensioni dei clienti.
Di fatto, il nuovo comma 5-bis dell'art. 22, del Codice del Consumo, impone al professionista di rivelare se e in che modo garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori i quali hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.
Di conseguenza, saranno tacciate di ingannevolezza quelle condotte omissive, da parte dei fornitori di negozi online, che non abbiano adottato misure ragionevoli e proporzionate dirette a garantire che le recensioni pubblicate online siano riconducibili a vere esperienze di acquisto (art. 23 Codice del Consumo). Dunque, la piattaforma e-commerce, per evitare sanzioni e adeguarsi alla Direttiva Omnibus, dovrà affidarsi ad un provider esterno, di raccolta recensioni, che risponda al principio della trasparenza.
Altro comportamento omissivo ingannevole attiene al c.d. p osizionamento del prodotto all'interno dei market place (quale piattaforma di commercio elettronico, differente dai motori di ricerca, che mette in contatto colo che offrono un prodotto con dei possibili acquirenti). In tal caso, il gestore di un marketplace, che offre al consumatore la possibilità di cercare – attraverso l'uso di parole chiavi - un singolo prodotto offerto da più professionisti ha l'obbligo, mediante un'apposita interfaccia online, di indicare i parametri secondo i quali avviene la classificazione dei prodotti offerti dai vari venditori.
Ultime rilevanti tutele, poste in capo al consumatore, fanno riferimento al diritto di recesso e al diritto di azionare la propria tutela dinnanzi all'Autorità Giudiziaria. Nel primo caso, è stato esteso il termine per l'esercizio del diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali fino a 30 giorni (rispetto agli ordinari 14 giorni), nelle ipotesi in cui il contratto si perfezioni nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore (salvo che si tratti di visite richieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma collettiva) oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori (art. 52, comma 1-bis, Codice del Consumo).
Mentre nel secondo caso, si riconosce ai consumatori, laddove abbiano subito un danno derivante da una pratica commerciale scorretta, di poter adire direttamente l'Autorità Giudiziaria e richiedere il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti, piuttosto che attendere, in prima istanza, la decisione dell'AGCM sul comportamento ingannevole tenuto dal titolare dell'e-commerce (art. 27, comma 15-bis).
Infine, anche l'apparato sanzionatorio ha subito una notevole modifica: il massimo edittale in caso di pratiche commerciale scorrette è pari ad euro 10 milioni (art. 27, comma 9). Invece, nel caso di infrazioni transfrontaliere, cioè che riguardano più Stati membri, la sanzione può toccare fino al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione. Qualora le informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili, l'importo massimo è pari a 2 milioni di euro.
Le nuove norme si applicheranno a far data dal 2 aprile 2023 ad eccezione della disposizione che introduce i criteri per l'individuazione del prezzo dei prodotti soggetti al c.d. "sconto on line" che troverà applicazione a far data dal 01 luglio 2023.
*a cura dell' Avv. Pietro Montella, founding partner Studio Montella Law