La facoltà dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisce legittimo esercizio del diritto di difesa
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti - Dolo o colpa grave - Silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio - Legittimo esercizio del diritto di difesa - Rilevanza ai fini del dolo o colpa grave - Condizioni.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 12 marzo 2021 n. 9848
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti - Dolo o colpa grave - Dichiarazioni mendaci rese in sede di interrogatorio - Valutabilità - Ragioni.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le dichiarazioni mendaci rese in sede di interrogatorio dal soggetto sottoposto a custodia cautelare possono assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi od il protrarsi della privazione della libertà.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 23 novembre 2015 n. 46423
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti - Condizione ostativa della colpa grave - Criteri di accertamento - Mancata allegazione di fatti favorevoli - Rilevanza - Condizioni.
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato - fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato - nell'ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 23 febbraio 2012 n. 7296
Misure cautelari - Misure cautelari (in genere) - Esigenze cautelari - Misure coercitive - Personali - Provvedimenti - Ingiusta detenzione - Riparazione - Silenzio dell'imputato - Dolo o colpa grave - Sussistenza - Accertamento - Elementi.
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto al silenzio da parte della persona sottoposta a indagini è certamente insindacabile; tuttavia, per la verifica dell'esistenza della colpa grave dell'interessato, che rappresenta elemento impeditivo dell'accoglimento dell'istanza, assume rilievo la circostanza che l'indagato sia in grado di indicare specifici fatti, non conosciuti dall'organo inquirente, tali da consentire la prospettazione di una spiegazione logica, al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 29 novembre 2011 n. 44090
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti - Dolo o colpa grave - Silenzio dell'interessato - Valutabilità - Ragioni.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio serbato in sede di interrogatorio dal soggetto sottoposto a custodia cautelare costituisce comportamento non prudente, ed integra gli estremi della colpa ostativa all'equo indennizzo, quando soltanto l'interessato era a conoscenza di dati di fatto che - se conosciuti tempestivamente - non avrebbero consentito il determinarsi od il protrarsi della privazione della libertà.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 31 ottobre 2008 n. 40902
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