Penale

La fattura a committente diverso è soggettivamente inesistente

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di Laura Ambrosi

La fattura che riporta un committente differente da chi ha ricevuto la prestazione deve ritenersi soggettivamente inesistente. Se poi nel documento sono descritte attività diverse da quelle svolte, può configurarsi anche un’operazione oggettivamente inesistente. Questa la rigorosa interpretazione fornita dalla Cassazione con la sentenza 10916/2020. Pronuncia interessante perché affronta una casistica poco esaminata dalla giurisprudenza.

Di norma, le contestazioni di fatturazioni soggettivamente inesistenti riguardano casi in cui l’emittente indicato in fattura non corrisponda con colui che ha realmente svolto la prestazione o la cessione. Nella specie, invece, la divergenza concerne il cessionario/committente. In sintesi, il rappresentante legale di una società era condannato in concorso con altri per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture. Secondo l’accusa, aveva indicato nelle dichiarazioni di alcune società del gruppo fatture relative a prestazioni effettuate su immobili di proprietà privata (del presidente del cda) e non sugli immobili delle società di capitali, come invece risultava dai documenti fiscali, evadendo così imposte sui redditi e Iva. Le prestazioni erano state pagate dalle singole società.

I giudici di merito ritenevano sussistente sia la fatturazione soggettivamente inesistente, in quanto le società destinatarie delle fatture erano differenti da coloro cui erano state rese le prestazioni, sia oggettivamente in quanto nei documenti erano indicati immobili differenti da quelli oggetto degli interventi edilizi. Con il ricorso per Cassazione le difese censuravano la sentenza di appello sotto vari profili: non poteva configurarsi alcuna fittizietà né oggettiva, né soggettiva. Sotto il profilo oggettivo le fatture erano regolari, l’emissione alle società del gruppo era corretta in quanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi erano state effettive e per importi corrispondenti ai pagamenti realmente eseguiti.

Sotto il profilo soggettivo, secondo la difesa, i fornitori coinvolti erano effettivi e non soggetti fittiziamente interposti. Inoltre, l’Iva era stata sempre regolarmente versata, senza alcun danno per l’erario.

Occorre ricordare che in base all’articolo 1, lettera a), del Dlgs 74/2000 costituiscono fatture per operazioni inesistenti: 1) quelle emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; 2) indicano corrispettivi o imposte superiori a quella reale, 3) riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Secondo la Cassazione, che ha rigettato il ricorso, le fatture soggettivamente inesistenti si caratterizzano per la divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà attinente a uno dei soggetti che intervengono nell’operazione.

Nella specie, poiché il destinatario effettivo della prestazione (proprietari privati degli immobili) era differente da coloro per cui erano state emesse le fatture (società di capitali) non vi era dubbio sulla fittizietà soggettiva del documento.

Peraltro, secondo l’accusa, i documenti erano anche in parte oggettivamente inesistenti, in quanto le prestazioni risultavano eseguite non sui beni immobili indicati nei documenti ma su cespiti di proprietà privata. In ordine all’Iva detratta dalle società, i giudici ricordano il consolidato orientamento di legittimità in base al quale l’imposta non è detraibile ove la fattura rechi nominativi di soggetti differenti da quelli reali. Per le imposte sui redditi la sentenza evidenzia alcune pronunce favorevoli all’indeducibilità del costo in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, in ogni caso non prende posizioni in quanto nella specie, a parte la verifica sull’inerenza, si era in presenza anche di documenti oggettivamente fittizi.

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