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La nullità della delibera di distacco dall'impianto termico centralizzato comporta il riallaccio

E' il principio espressoo dalla Cassazione con sentenza 24976/2022

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di Fulvio Pironti

Alla declaratoria di nullità della delibera assembleare volta a trasformare il riscaldamento centralizzato in termoautonomo deve seguire la legittima pretesa dell'impugnante al rispristino dell'impianto dismesso. E' il principio reso dalla Cassazione con sentenza numero 24976 pubblicata il 19 agosto 2022.

Il caso
Una condomina impugnava dinnanzi al tribunale la delibera con cui il proprio condominio periferico era stato autorizzato dal supercondominio a distaccarsi dall'impianto termico centralizzato. Deduceva che il regolamento di condominio vietava la rinuncia al servizio comune e il distacco confliggeva con il contenimento energetico. Il deliberato veniva dichiarato nullo con condanna del condominio a riallacciare l'impianto dismesso. La Corte territoriale confermava la sentenza di prime cure, ma disattendeva l'istanza di condanna del condominio al riallaccio ritenendola eccessivamente onerosa per i condòmini.

La decisione
La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei princìpi che regolano gli effetti della delibera dichiarata nulla e il difetto di motivazione. La Corte di Appello, pur acclarando l'invalidità del deliberato per aver disposto il distacco dall'impianto centralizzato, ha omesso di confermare la condanna del Condominio al riallaccio. La domanda di accertamento della nullità della delibera costituisce il presupposto giuridico per farne derivare la condanna al riallaccio del servizio. Nessuna utilità deriverebbe all'impugnante dalla sentenza in difetto di condanna al ripristino dell'impianto soppresso. Poiché la delibera inficiata non spiega alcun effetto, andava ripristinato lo stato preesistente, quindi confermata la condanna al riallaccio come statuita in primo grado. Gli Ermellini cassano la sentenza di merito che ha ritenuto emulativa la richiesta di ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato illecitamente dismesso.
Rilevano che la delibera soppressiva dell'impianto termico per dare origine a tanti impianti termoautonomi può essere assunta a maggioranza osservando i dettami previsti dalla legge n. 10/1991. Nel caso di specie, non ottempera all'articolo 8, lettera g (conversione dell'impianto centralizzato in unifamiliari) e autorizza l'installazione di impianti senza vincoli e indirizzi. Non dispone la trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti autonomi, ma solo la soppressione dell'impianto centrale rimettendo ai condòmini la facoltà di dotarsi di impianti autonomi senz'alcuna indicazione. Il condominio avrebbe dovuto, quale proprietario dell'impianto, eseguire e depositare in Comune il progetto di trasformazione in uno alla indicazione delle opere volte al contenimento energetico e relazione attestante la rispondenza alla normativa.
Dopotutto la delibera è valida anche quando non è accompagnata dal progetto corredato dalla relazione tecnica di conformità poiché attiene alla fase esecutiva successiva. Non è sufficiente prevedere l'installazione degli impianti unifamiliari poiché concreta la soppressione dell'impianto senza unanime assenso. La delibera, adottata a maggioranza, deve pilotare il passaggio dall'impianto comune a quelli termoautonomi.
La delibera opposta presenta un contenuto dismissivo negativo perché tende a sopprimere l'impianto centrale senza salvaguardare il passaggio a quelli autonomi. Avrebbe richiesto l'unanimità dei consensi perché determina la eliminazione di un servizio comune e non la trasformazione in sostitutivi impianti autonomi. Perciò è nulla in quanto adottata a maggioranza e in spregio della legge n. 10/1991. Consegue che alla declaratoria di nullità della delibera deve seguire la legittimità della pretesa della condomina al ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato.

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