Rassegne di Giurisprudenza

La registrazione tardiva del contratto di locazione non registrato sana la registrazione tardiva

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Locazione - Contratto - Nullità del contratto - Registrazione tardiva - Sanatoria ex tunc
La registrazione tardiva del contratto di locazione sana, con efficacia ex tunc, il contratto nullo non registrato con applicazione delle relative sanzioni al contravventore, al quale, oltretutto, il sistema tributario consente il ricorso allo strumento del c.d. ravvedimento operoso. Il riconoscimento di una sanatoria per adempimento appare coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) per inadempimento.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 dicembre 2019, n. 34156

Locazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Tardiva registrazione - Sanatoria con efficacia retroattiva - Configurabilità - Fondamento.
Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente "ab origine" l'indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione.
• Corte di Cassazione, sezione Unite, sentenza 9 ottobre 2017, n. 23601

Contratto di locazione - Uso non abitativo - Registrazione - Omissione - Conseguenze - Nullità ex art. 1418 c.c. - Registrazione tardiva - Effetti - Sanatoria ex tunc - Sussiste
In tema di locazione immobiliare ad uso non abitativo, la mancata registrazione del contratto, prevista dall'art. 1, comma 346, L. n. 311 del 2004, ne determina la nullità ex art. 1418 c.c. che, tuttavia, attesa la sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed, in particolare, dalla espressa previsione di forme di sanatoria, è sanata con effetti "ex tunc" dalla tardiva registrazione del contratto.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 aprile 2017 n. 10498

Locazioni -­ Immobili ­- Contratto -­ Mancata registrazione ­- Nullità -­ Sanabilità con effetto ex tunc -­ Ammissibilità
In tema di contratto di locazione, ferma l'ammissibilità della sanzione di nullità del contratto per mancata registrazione del medesimo, la sanabilità della stessa con effetto ex tunc è coerente con i principi che sottendono al complessivo impianto normativo in materia dell'obbligo di registrazione del contratto di locazione e in particolare con l'espressa previsione di forme di sanatoria nella normativa succedutasi nel tempo e dell'istituto del ravvedimento operoso.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 aprile 2017, n. 10498

Locazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Tardiva registrazione - Sanatoria con efficacia retroattiva - Configurabilità - Ragioni
In tema di locazione immobiliare (nella specie per uso abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall'istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti "ex tunc" dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998.
• Corte di Cassazione, sezione VI 3, ordinanza 6 settembre 2017 n. 20858