Comunitario e Internazionale

La responsabilità extracontrattuale Ue che dà diritto ai danni deve essere qualificata

Non è sufficiente a far sorgere il risarcimento l’errore di diritto “scusabile” come nel caso della norma tecnica adottata dalla Commissione e poi annullata a causa della complessità della materia da regolamentare

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di Paola Rossi

La nota casa produttrice di aspirapolveri Dyson si è vista respingere definitivamente la richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea. Con la sentenza C-122/22 P viene infatti rigettata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea l’azione dell’Azienda contro le lamentate conseguenze anticoncorrenziali discendenti dalla norma regolamentare sulla prova energetica degli aspirapolveri adottata dalla Commissione europea a integrazione della direttiva 2010/30/Ue relativa al consumo dei prodotti connessi all’energia e relativa etichettatura. La norma del regolamento delegato 665/2013/Ue del 3 maggio 2013 è stata in effetti già annullata dai giudici dell’Unione in quanto la Commissione non ha rispettato il perimetro del test cui sottoporre i prodotti avendo previsto una prova di raffronto sul consumo energetico delle aspirapolveri da effettuare, per quelli con sacchetto, a contenitore ancora vuoto. Dyson faceva infatti utilmente rilevare che la migliore prestazione energetica del proprio prodotto privo di raccoglitore in carta del materiale raccolto era maggiormente rilevabile confrontando la sua prestazione a fronte di quella degli altri tipi quando questi lavorano col sacchetto già in parte riempito.

Da ciò - nonostante l’annullamento della norma contestata - la società produttrice riteneva di aver subito un danno illegittimo e quindi risarcibile. Ma la Corte Ue - con la sentenza C-122/22 P - conferma la mancanza del presupposto della responsabilità excontrattuale delle istituzioni Ue, in quanto mancante il presupposto indispensabile: una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione europea da parte della Commissione.

E la Corte di giustizia Ue spiega che il solo fatto che una norma giuridica, come nel caso della direttiva del 2010, non lasci alcun margine di discrezionalità all’autorità dell’Unione interessata non comporta necessariamente che la sua violazione sia automaticamente “sufficientemente qualificata”.

Infine, la Cgue conclude affermando che l’inosservanza della norma può non apparire manifesta e quindi sufficientemente qualificata, in particolare se deriva da un errore di diritto scusabile tenuto conto delle difficoltà d’interpretazione della norma e della complessità tecnica dei problemi da risolvere.

La sentenza della Corte Ue conferma che il Tribunale ha giustamente rilevato tale errore scusabile visto che la Commissione si era trovata di fronte a difficoltà e complessità che non potevano integrare la responsabilità qualificata necessaria al riconoscimento del diritto al risarcimento.

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