La truffa on line non è aggravata in caso di contatti telefonici e se il venditore non è celato
Non sussiste l’approfittamento della minorata difesa se il venditore non sfrutta l’uso dei mezzi telematici e informatici al fine di non essere individuato
L’aggravante della minorata difesa non scatta automaticamente in caso di truffa commessa on line. Ma solo quando l’utilizzo dei mezzi informatici o telematici sia finalizzato a ostacolare l’identificazione dell’autore del reato. E ciò non può dirsi verificato nel caso in cui il venditore fornisca i propri dati identificativi reali o intrattenga le trattative direttamente per telefono fino a invitare l’aspirante compratore a visionare il bene in un dato ed esattamente individuato luogo fisico. Infatti, il reato si può ritenere aggravato ex articolo 61 n. 5 del Codice penale (aggravanti comuni) se c’è stato sfruttamento delle circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, che siano tali da ostacolare la privata difesa. Anche in base alla specifica aggravante della truffa commessa sul mercato dematerializzato introdotta con l’aggiunta del n. 2 ter nell’articolo 640 del Codice penale deve essere verificato se il truffatore abbia cercato di approfittare dell’anonimato che il web può garantire in danno dell’altro contraente on line e vittima della truffa.
La Cassazione penale - con la sentenza n. 2818/2025 - ha quindi escluso che sia aggravata la truffa solo perché le trattative si sono svolte sul web. La rete telematica va detto che di regola è atta a coprire l’identità del venditore e a escludere la preventiva visione del bene da parte di chi lo acquista. Ciò che rende più facile conseguire l’impunità di chi perpetra truffe on line. Ma tale situazione di approfittamento della parte più debole della compravendita non può dirsi verificata quando le trattative si svolgono anche con contatti telefonici e quando il venditore fornendo la sua reale identità abbia invitato la contro parte a visionare il bene.
In conclusione, la Cassazione penale ha dettato un perimetro all’orientamento manifestatosi nella giurisprudenza tendente a riconoscere in via automatica la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa nel caso di truffa consumata attraverso il “nuovo” fenomeno del mercato telematico. Ciò che quindi va verificato è il concreto approfittamento delle condizioni relative alle trattative virtuali al fine di conseguire l’illecito profitto dalla persona raggirata.
Il “giudicato cautelare” non regge al cambio di indirizzo in Cassazione
di Francesco Machina Grifeo