Comunitario e Internazionale

La verifica della firma elettronica qualificata in sede giudiziale

Nota a sentenza della Corte di Giustizia Europea nella Causa 362-21

di Alessandro Candini *

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20 ottobre 2022 nella Causa 362-21 ha deciso sul rinvio pregiudiziale di un Tribunale bulgaro, in relazione alla qualificazione della firma elettronica utilizzata dall'amministrazione finanziaria locale.

La questione era sottesa alla domanda di nullità spiegata da un contribuente, il quale aveva impugnato l'avviso di accertamento tributario contestando l'inidoneità della firma elettronica utilizzata dal funzionario firmatario.

Si trattava, in particolare, di una firma elettronica che il soggetto certificatore aveva rilasciato nel rispetto dei requisiti richiesti per le firme elettroniche qualificate, ma che, una volta apposta, assumeva la denominazione di "firma professionale" senza ulteriori specificazioni o evidenze per il contribuente, modificando il nominativo del funzionario firmatario in carattere latini, in luogo di quelli cirillici.

La domanda pregiudiziale del Tribunale bulgaro verteva sull'interpretazione degli articoli 25, comma 1, 26 e dell'allegato I del Regolamento UE 910/2014 c.d. eIDAS (di seguito anche "Regolamento").

In particolare, l'articolo 25 del Regolamento, in materia di effetti giuridici delle firme elettroniche, dispone che a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate, e che una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

L'articolo 26 del Regolamento, invece, individua i requisiti della firma elettronica avanzata, la quale deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere connessa unicamente al firmatario;

b) essere idonea a identificare il firmatario;

c) essere creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e

d) essere collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

Il contribuente rilevava come nessun elemento indicasse che sui documenti contestati fossero effettivamente apposte firme elettroniche e che comunque mancasse una firma elettronica qualificata.

Il giudice del rinvio poneva dunque alcune questioni pregiudiziali alla Corte, al vaglio delle quali si sono stabiliti i seguenti principi, valevoli nell'interpretazione del Regolamento negli Stati membri.

In primo luogo la Corte ha stabilito che la denominazione della firma con diciture estranee al Regolamento (nel caso di specie "firma professionale") non osta all'effettiva qualificazione della firma elettronica come qualificata, qualora siano rispettati i requisiti previsti dal Regolamento per detto tipo di firma.

Analoga statuizione ha riguardato la translitterazione dal cirillico ai caratteri latini, che non rileva ai fini dell'effettiva qualifica della firma, secondo il Regolamento, purché la firma sia connessa unicamente al firmatario e sia idonea a identificarlo.In secondo luogo, la Corte ha stabilito che la mera attestazione del certificatore relativa al fatto che la firma sia qualificata, non preclude al giudice nazionale di verificare l'effettivo soddisfacimento dei requisiti posti dal Regolamento, in caso di contestazione da parte dell'interessato.

Pertanto, indipendentemente dalla qualificazione delle firma elettronica fatta dal certificatore, il giudice nazionale ha sempre il potere di accertare l'effettiva corrispondenza del tipo di firma dichiarato dal certificatore rispetto ai tipi legali disciplinati dal Regolamento.

*a cura dell'Avv. Alessandro Candini, DigitalMediaLaws

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