Le dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale possono essere usate dal contribuente in giudizio
Processo tributario - Dichiarazioni di terzi - Valenza indiziaria delle dichiarazioni sostitutive
Il contribuente può utilizzare a proprio favore le dichiarazioni di terzi acquisite in atti fuori dal processo. Il giudice ha così l'obbligo di valutare tali indizi ai fini della sua decisione. Non vi è ostacolo alla valenza indiziaria della dichiarazione di terzi favorevoli al contribuente. Nel pieno rispetto della "parità di armi" tra fisco e contribuente, il diritto vivente ammette l'introduzione indiziaria nel processo tributario di dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, sebbene esse non siano assunte o verbalizzate in contraddittorio da nessuna norma richiesto.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2 ottobre 2019 n. 24531
Tributi (in generale) - 'Solve et repete' - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - In genere prova testimoniale - Divieto - Dichiarazioni rese da terzi a carico del contribuente all'amministrazione in fase di accertamento - Utilizzabilità - Valore probatorio - Elementi indiziari - Configurabilità - Ragioni
Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 7 aprile 2017 n. 9080
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - In genere - Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - Produzione in giudizio da parte del contribuente - Ammissibilità - Diniego da parte del giudice di merito - Censurabilità - Riproduzione del documento nel ricorso per cassazione - Onere di allegazione specifica - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
In tema di contenzioso tributario, anche al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta - in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell'art. 111 Cost. - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (nella fattispecie, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice - non potendo costituire da sole il fondamento della decisione - nel contesto probatorio emergente dagli atti. Ne consegue che, tuttavia, nel giudizio di cassazione la mera rilevazione di tale errore di diritto da parte del giudice di merito non è di per sé sufficiente, essendo onere del contribuente allegare gli elementi da cui desumere come e quando le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà abbiano trovato ingresso nel giudizio di merito e quali ne fossero i contenuti, che devono essere riprodotti nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, onde poterne verificare in sede di legittimità l'attinenza e la decisività.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 settembre 2011 n. 20028
Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Accessi, ispezioni e verifiche - Dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Esclusione - Utilizzabilità ai fini del convincimento del giudice - Sussistenza
Nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo, raccolte da verificatori o finanzieri e inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell'avviso di accertamento, hanno il valore indiziario di un mere riformazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, utilizzabili dal giudice quale elemento di convincimento, sebbene esse non siano state assunte o verbalizzate in contraddittorio con il contribuente, da nessuna norma richiesto.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 dicembre 2012 n. 21812