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Legge Mercati in “Gazzetta”, in vigore dal 27 marzo - Educazione finanziaria nelle scuole

In 27 articoli la norma mira a rendere più attraente il mercato finanziario, favorire la quotazione delle Pmi e introdurre l’educazione finanziaria nelle scuole. Viene attribuita poi una delega all’esecutivo per riformare e aggiornare il Tuf

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di Francesco Machina Grifeo

Il Ddl Capitali è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo ed entrerà così in vigore dal 27 marzo. La legge 5 marzo 2024 n. 21 – “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti” - è stata approvata dal Senato in terza lettura lo scorso 27 febbraio a larga maggioranza e con l’astensione dell’opposizione.

Nei 27 articoli la norma mira a rendere più attraente il mercato finanziario italiano per gli investitori italiani e stranieri, favorire la quotazione delle Pmi e introdurre l’educazione finanziaria nelle scuole, oltre a fare rientrare alcuni gruppi e marchi italiani che hanno trasferito la loro sede all’estero. Viene attribuita poi una delega all’esecutivo per riformare e aggiornare il Tuf. Numerose anche le modifiche al codice civile.

Tra le novità più rilevanti, l’articolo 2 modifica la definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (rispetto all’attuale soglia di 500 milioni di euro di capitalizzazione che qualifica una impresa emittente quote azionarie come PMI). L’articolo 4 riforma la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, i quali riguardano da vicino le imprese che intendono aprirsi al mercato dei capitali.

L’articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all’emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l’obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l’acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata. L’articolo 8 è volto a introdurre una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l’eliminazione di particolari requisiti per la quotazione

L’articolo 12 disciplina la presentazione delle liste da parte del Cda delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali. Si consente allo statuto societario di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l’elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo. Viene disciplinato, in dettaglio, il numero dei consiglieri spettanti in base ai risultati ottenuti dalla lista dei consiglieri uscenti. La applicazione delle disposizioni è prevista a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.

Mentre l’articolo 13 (Disposizioni in materia di voto plurimo) incrementa da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo. L’articolo 14 (Disposizioni in materia di voto maggiorato) modifica la disciplina del voto maggiorato del TUF al fine di prevedere che gli statuti possano disporre l’attribuzione di un voto ulteriore - rispetto ai due voti, per ciascuna azione, previsti dalla disciplina vigente - alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo necessario, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Norme specifiche per l’obbligo di offerta pubblica di acquisto e per il computo del periodo continuativo di titolarità delle azioni vengono disposte per i casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera.

L’articolo 15 novella il TUF, estendendo agli Enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento. L’articolo 16 prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav e Sicaf in gestione esterna (c.d. eterogestite) chiarendo che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina di questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento. L’articolo 17 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L’articolo 20 riconosce la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l’Autorità nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell’Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti.

L’articolo 25 invece è l’unico articolo del Capo dedicato alle “Misure di promozione dell’inclusione finanziaria”. E introduce modifiche alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento dell’educazione civica, al fine di inserire il riferimento all’insegnamento dell’educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016.

In particolare, tra gli obiettivi dell’insegnamento dell’educazione civica, viene inserita anche la partecipazione piena e consapevole alla vita economica (oltre che civica, culturale e sociale delle comunità). Si riconosce poi un vero e proprio diritto al risparmio, all’investimento, all’educazione finanziaria, assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile, e alla cultura d’impresa.

Sarà il Ministero dell’istruzione e del merito a determinare i contenuti d’intesa con la Banca d’Italia, la Consob, l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi.

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