Legittima la doppia esenzione IMU per i coniugi
La Corte, nei fatti, ha ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale di persone sposate o parti di un'unione civile, nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile e non anche del suo nucleo familiare
Dopo numerose pronunce della Corte di Cassazione che avevano di fatto negato il diritto all'esenzione IMU su tutti gli immobili in assenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica estesi al nucleo familiare, i Giudici di Piazza Cavour fanno inversione di rotta.
Per la decisione della controversia in esame è stata decisiva la Sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma che vincolava l'accesso all'esenzione IMU per i coniugi (articolo 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 201/2011, sia il comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 5-decies del Dl 146/2021), laddove finiva per penalizzare il concetto di «nucleo familiare», in aperto contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
La Corte, nei fatti, ha ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale di persone sposate o parti di un'unione civile, nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile e non anche del suo nucleo familiare.
La definizione di abitazione principale ai fini IMU, pertanto, è da intendersi come "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."
Le regole previste per i coniugi con residenze in immobili diversi nello stesso Comune sono state quindi estese anche ai coniugi possessori di immobili in territori comunali diversi.
La vicenda processuale vede una contribuente, residente nel Comune di Martinsicuro (il coniuge della quale aveva conservato la residenza nel Comune di Teramo), proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad IMU per il 2013 in relazione al mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'abitazione principale.
La Commissione Tributarla Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l'appello, affermando che "nell'ipotesi di immobili situati in diversi territori comunali non può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili ancorché i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due Comuni diversi."
Avverso la suddetta sentenza la contribuente proponeva ricorso in Cassazione lamentando (unico motivo di impugnazione) la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto spetterebbe comunque una agevolazione per l'IMU ad un membro della famiglia ed il coniuge, residente a Teramo, non ne ha usufruito.
La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 32339/2022 depositata in data 03/11/2022, ritiene fondato il ricorso e, richiamando i recenti principi di diritto della Consulta, ha ritenuto errata la sentenza impugnata laddove "ha negato l'agevolazione per l'IMU alla parte contribuente, possessore di un immobile nel comune di Martinsicuro, nonostante l'abitazione principale di quest'ultimo fosse diversa da quella del coniuge, sita nel comune di Teramo."
L'esenzione IMU deve quindi essere riconosciuta alle persone riunite in matrimonio o in unione civile che vivono in immobili diversi, dove hanno dimora abituale e residenza anagrafica, e per ciascuno dei rispettivi immobili, sia se ubicati nello stesso Comune, sia se in Comuni diversi.
La Sentenza della Corte Costituzionale, richiamata ora dai Supremi Giudici della Corte di Cassazione, risolve una questione complessa e controversa, un problema tanto discusso, oggi (si spera) risolto.
* Dott. Antonio Colella, Legal & Tax Advisor - Studio Legale Colella. Assegnista di ricerca in Diritto Tributario presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli.