Comunitario e Internazionale

Legittimo imporre il permesso di soggiorno ai lavoratori ucraini distaccati nella Ue

Secondo la Cgue i costi amministrativi imposti devono essere però contenuti e l’obbligo di ottenere un titolo “certo” è proporzionale alle esigenze di sicurezza degli Stati Ue e degli stessi cittadini dell’Ucraina

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di Paola Rossi

Ai lavoratori ucraini distaccati da altro Paese dell’Unione europea in cui abbiano un titolo di soggiorno temporaneo, lo Stato membro del distacco in cui sono effettuati i lavori può imporre l’obbligo di ottenere dopo un certo periodo un permesso di soggiorno con accollo dei costi amministartivi per ottenerlo. La previsione di imporre l’ottenimento di un titolo per soggiornare dopo un certo periodo nello Stato membro in cui i lavoratori di un Paese terzo sono stati distaccati non viola quindi la libera circolazione all’interno dell’Unione europea. Questa l’affermazione della Corte Ue contenuta nella sentenza sulla causa 540/22 .

Il caso a quo
Un’impresa slovacca aveva distaccato lavoratori ucraini presso una società olandese per effettuare una missione nel porto di Rotterdam (Paesi Bassi). I lavoratori ucraini erano titolari di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalle autorità slovacche. Conformemente al diritto dei Paesi Bassi, dopo la scadenza di un periodo di 90 giorni gli ucraini dovevano anche ottenere un permesso di soggiorno olandese. Inoltre, per ciascuna domanda di permesso venivano riscossi dei diritti. Il giudice dei Paesi Bassi, investito dei reclami dei lavoratori ucraini, aveva deciso di sottoporre alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Esso desiderava sapere se la normativa dei Paesi Bassi sia conforme alla libera prestazione dei servizi nell’Unione europea.

La risposta della Cgue
La Corte ha statuito che l’obbligo, per i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro, di chiedere un permesso di soggiorno per ciascun lavoratore distaccato che sia cittadino di un Paese terzo, affinché esso disponga di un documento sicuro, comprovante la regolarità del distacco, costituisce una misura idonea a realizzare l’obiettivo di migliorare la certezza del diritto di tali lavoratori. Detto permesso attesta il loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante. Inoltre, l’obiettivo relativo alla necessità di controllare che il lavoratore non rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico è anch’esso idoneo a giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi.

Dubbi di legittimità degli oneri
Sull’onerosità eccessiva o meno dei diritti da pagare nello Stato membro del distacco sarà il giudice nazionale di quello stesso Stato Ue a doverne verificare la congruità o meno.
La Corte constata che i diritti dovuti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad un lavoratore cittadino di un Paese terzo distaccato in uno Stato membro, da un’impresa stabilita in un altro Stato membro, sono superiori a quelli dovuti per il rilascio di un certificato di soggiorno ad un cittadino dell’Unione. Sul punto, la Corte di gustizia afferma che l’importo di tali diritti non può essere eccessivo o irragionevole e deve corrispondere approssimativamente ai costi amministrativi generati dal trattamento di una domanda di rilascio di tale permesso, circostanza che spetta al giudice dei Paesi Bassi determinare.

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