Comunitario e Internazionale

Licenziamenti collettivi, non scatta una nullità se il datore non trasmette all'autorità il progetto iniziale

L'obbligo scatta dopo la comunicazione alla rappresentanza dei lavoratori ma non esamina le singole posizioni e la loro tutela

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di Paola Rossi

La comunicazione all'autorità pubblica competente del progetto di licenziamento collettivo è un obbligo per il datore di lavoro, ma non conferisce alcuna tutela individuale al lavoratore. Tale comunicazione ha infatti la finalità di consentire una valutazione "pubblica" in un fase precoce della procedura.

Questo il chiarimento fornito dalla sentenza della Corte Ue sulla causa C-134/22 con cui appunto spiega che tale comunicazione avviene esclusivamente a fini informativi e preparatori e consente all'autorità pubblica competente soltanto di farsi un'idea generale delle ragioni e delle implicazioni del progetto di licenziamento.

Il caso a quo
Un dipendente, assunto dal 1981, è stato informato a gennaio 2020 che il suo contratto di lavoro con quest'ultima sarebbe stato risolto. E che già da ottobre 2019 era stata avviata una procedura d'insolvenza nei confronti della società datore di lavoro, da cui la decisione di cessare completamente le sue attività entro aprile 2020 e che si sarebbe proceduto a licenziamenti collettivi. Avviata la procedura di consultazione del comitato aziendale, che agiva in qualità di rappresentante dei lavoratori, venivano comunicate le informazioni previste dalla direttiva in materia di licenziamenti collettivi. Ma non vi era alcuna copia di comunicazione scritta e trasmessa all'autorità pubblica competente. Nella vicenda il comitato aziendale dichiarava di non aver ravvisato alcuna possibilità di evitare i licenziamenti prospettati. E successivamente il progetto di licenziamento collettivo veniva notificato all'Agenzia per il lavoro.

Il ricorso nazionale
Nell'ambito del ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali tedeschi, un dipendente rilevava che non era stata trasmessa all'Agenzia per il lavoro competente nessuna copia della comunicazione inviata al comitato aziendale e sosteneva che invece che tale trasmissione costituisse un presupposto di validità del licenziamento.
Il giudice del lavoro tedesco ha rinviato sul punto la questione interpretativa alla Cgue mettendo in luce che né la direttiva né il diritto nazionale prevedono una sanzione espressa per una simile violazione. E, soprattutto è stato chiesto se l'omessa trasmissione da parte del datore all'autorità pubblica dell'iniziale comunicazione agli organi di rappresentanza aziendale dei lavoratori di procedere a licenziamenti collettivi costituisca in sé una violazione della tutela del singolo lavoratore da questo invocabile come nullità del proprio licenziamento.

La risposta al rinvio pregiudiziale
La Corte Ue risponde negativamente al quesito pregiudiziale del giudice tedesco, affermando che l'obbligo di trasmissione della comunicazione sull'intenzione di procedere a licenziamenti collettivi previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/Ce (Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi) non ha la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori interessati dalla procedura e dalla comunicazione non trasmessa. Infatti, da un lato, la Corte ritiene che la trasmissione delle informazioni consente all'autorità pubblica competente solo di farsi un'idea, in particolare, delle ragioni del progetto di licenziamento, del numero e delle categorie dei lavoratori da licenziare, nonché del periodo in cui si prevede di effettuare licenziamenti. Ma sono solo informazioni di massima appunto e non la base per eventualmente predisporre misure rientranti nelle sue competenze in caso di un licenziamento collettivo.
Quindi sottolinea la Cgue nel corso della procedura di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, non esplica alcun ruolo attivo l'autorità pubblica competente.
a differenza di quello che svolge nelle fasi successive della procedura.
Inoltre, dal corretto adempimento della trasmissione non decorre alcun termine per il datore di lavoro né sorge alcun obbligo nei confronti dell'autorità pubblica.

Conclusioni
La trasmissione avviene esclusivamente a fini informativi e preparatori, affinché l'autorità pubblica competente possa, se del caso, esercitare efficacemente le sue ulteriori prerogative. In effetti tale obbligo ha solo la finalità di anticipare le valutazioni sulle conseguenze negative dei licenziamenti collettivi prospettati, allo scopo di poter ricercare efficacemente soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi che le dovranno poi essere notificati.
Quindi la trasmissione consente un esercizio anticipato delle prerogative affidate all'autorità nell'ambito della procedura.
La finalità dell'obbligo di trasmissione in una fase in cui i licenziamenti collettivi sono soltanto previsti dal datore di lavoro e prospettati in azienda non fa sì che i rilievi eventuali dell'autorità siano intesi ad affrontare la singola posizione " individuale di ciascun lavoratore.

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