Società

Liquidazione controllata richiedibile dai creditori

Possono domandarla se i debiti sono pari o superiori a 50mila euro

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di Marco Aiello e Stefano A. Cerrato

Il Codice della crisi ha sostituito la liquidazione del patrimonio con la liquidazione controllata, modellata sulla falsariga della liquidazione giudiziale. Riguarda tutti i sovraindebitati: consumatori, professionisti, imprenditori minori o agricoli, start-up innovative.

A differenza della liquidazione del patrimonio, può essere chiesta, oltre che dal sovraindebitato (con l’assistenza dell’organismo di composizione delle crisi - Occ), anche dai creditori, purché il sovraindebitamento sia qualificabile come insolvenza (e non come mera crisi) e i debiti scaduti e non pagati siano pari o superiori a 50 mila euro. Tuttavia, in caso di persona fisica, non si procede se, su richiesta del debitore, l’Occ attesta l’impossibilità di acquisire attivo da distribuire.

La richiesta del Pm sembra, invece, confinata alle ipotesi di conversione in liquidazione di concordati minore o piani del consumatore non andati a buon fine.

La procedura si apre con la sentenza del tribunale che: nomina giudice delegato e liquidatore; ordina il deposito di bilanci, scritture contabili ed elenco dei creditori; fissa il termine per il deposito delle istanze di ammissione al passivo.

Dopodiché il liquidatore predispone ed esegue il programma relativo a tempi e modalità di liquidazione, di durata ragionevole. Autorizzato dal giudice delegato, esercita o prosegue le azioni giudiziali. Opta per il subingresso o lo scioglimento dei contratti pendenti, nelle more sospesi.

Forma lo stato passivo, tenendo conto di eventuali osservazioni e coinvolgendo il giudice delegato solo per contestazioni non accolte. Distribuisce le somme ricavate ai creditori nel rispetto delle cause di prelazione.

L’esdebitazione opera di diritto alla chiusura della procedura o, se antecedente, al decorrere del terzo anno dall’apertura. Non interviene se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e nei casi indicati dall’articolo 280 del Codice della crisi.

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