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Liquidazione dei fondi immobiliari e responsabilità per debiti IVA: la Cassazione chiarisce la portata della separazione patrimoniale per la Sgr

Nota a Corte di Cassazione, sentenza n. 16285 del 12 giugno 2024

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di Gabriele Paladini*

Con la sentenza n. 16285 del 12 giugno scorso, la Corte di cassazione ha affermato, in modo condivisibile, che, dopo la liquidazione del fondo immobiliare, la Sgr non può essere chiamata a rispondere, in automatico (in via sussidiaria o solidale), dell’IVA afferente il fondo. Il caso riguardava un Avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate dopo l’estinzione del fondo.

La sentenza è di notevole interesse sotto diversi profili. Anzitutto, va sottolineato che riguarda una delle questioni più attuali nella fiscalità dei fondi immobiliari, ossia il rapporto tra la separazione patrimoniale – che caratterizza i fondi dal punto di vista giuridico – e i debiti tributari.

L’art. 36 del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – TUF), come noto, stabilisce che il fondo, in quanto Organismo di investimento collettivo del risparmio (Oicr), è un patrimonio autonomo e separato: ciascun fondo è un “patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”.

Pertanto, dei debiti del fondo risponde il patrimonio del fondo, non anche quello della Sgr. Non è questa la sede per approfondire il tema della soggettività giuridica del fondo immobiliare (si veda la giurisprudenza della Cassazione a partire dalla sentenza n. 16605/2010). Basti qui rilevare che la separazione patrimoniale è fondamentale nella disciplina civilistica dei fondi immobiliari e contribuisce a definire tale istituto. Tuttavia, talvolta l’Amministrazione finanziaria rivolge al patrimonio della Sgr pretese per debiti tributari del fondo, ponendosi così in contrasto con il principio della separazione patrimoniale.

La Cassazione, per escludere che, post liquidazione del fondo, la Sgr possa essere chiamata a rispondere dell’IVA derivante da operazioni del fondo, considera sia la separazione patrimoniale ex art. 36 TUF sia il principio tributario di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione.

La Cassazione considera altresì che, ai fini dell’IVA, l’art. 8 del DL n. 351/2001 (rubricato Regime tributario del fondo ai fini IVA) attribuisce alla Sgrnon al fondola soggettività passiva rispetto alle operazioni del fondo (e questi è quindi privo di partita IVA): la sentenza osserva, in modo condivisibile, che questa norma tributaria non può comportare la diretta responsabilità patrimoniale della Sgr per i debiti IVA del fondo, altrimenti si violerebbe la separazione patrimoniale. Il coordinamento tra l’art. 36 del TUF e l’art. 8 si trova, secondo la Cassazione, considerando la Sgr un soggetto passivo sotto un profilo formale-procedurale e attribuendo la soggettività passiva sostanziale-patrimoniale al fondo. 

Peraltro, la questione della soggettività passiva del fondo immobiliare nell’IVA è stata ampiamente dibattuta all’epoca dell’introduzione dei fondi immobiliari (si vedano F. Gallo, Il problema della soggettività ai fini IVA dei fondi comuni di investimento, in Riv. Dir. Fin., 1987, p. 502 ss; A. Giovannini, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, Padova, 1996, p. 411 ss).

Non è allora condivisibile l’affermazione della Corte di Appello di Milano n. 1653/2023 secondo cui la separazione patrimoniale riguarderebbe solo le obbligazioni di fonte contrattuale e non i debiti tributari, in quanto obbligazioni derivanti dalla legge. Tesi suggestiva, che tuttavia non convince poiché si risolve in un superamento della separazione patrimoniale in contrasto che la lettera e la logica dell’art. 36 TUF. L’art. 36 fa riferimento alle “ obbligazioni ”, senza distinguere in base alla loro fonte, e sancisce la separazione patrimoniale “a tutti gli effetti”. E il superamento della separazione patrimoniale comporta anche un contrasto con il principio tributario della capacità contributiva. In tal senso si esprime chiaramente la sentenza n. 16285/2024 della Cassazione.

D’altronde escludere dalla separazione patrimoniale le obbligazioni pecuniarie per tributi comporterebbe una notevole riduzione della portata di tale separazione, non sancita chiaramente dalle norme civilistiche in materia.

La sentenza della Cassazione dovrebbe avere un impatto anche su altri casi.

Si pensi al caso della sostituzione della Sgr: rispetto ad un Avviso in materia di IVA notificato dopo la sostituzione del gestore, la Sgr sostituita si troverebbe in una situazione analoga a quella della Sgr di un fondo estinto per liquidazione.

E dovrebbe avere un impatto anche ai fini dell’IMU sugli immobili del fondo, dove, come noto, spesso la pretesa dell’Agenzia è rivolta al patrimonio della Sgr; vi sono poi altri casi in cui l’Amministrazione finanziaria non tiene adeguatamente in considerazione la separazione patrimoniale.

La Cassazione fa salvo il caso in cui l’Agenzia “faccia valere un autonomo titolo di responsabilità” della Sgr: quindi, nessun automatismo e l’Agenzia deve individuare una norma specifica che comporti la responsabilità patrimoniale della Sgr. Al riguardo va rilevata l’attuale assenza di norme sugli aspetti fiscali della liquidazione dei fondi immobiliari.

Alla luce della sentenza n. 16285/2024 della Cassazione è auspicabile un intervento del legislatore o dell’Agenzia delle entrate per sancire che la separazione patrimoniale ex art. 36 TUF ha piena efficacia anche per le obbligazioni tributarie.

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*A cura di Gabriele Paladini, partner tax di SI – Studio Inzaghi

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