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Locazione, diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale: in assenza di contestazione il contratto si ritiene cessato

Nota a Tribunale Roma, Sezione VI Civ., Sentenza 9 ottobre 2024

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di Federico Bocchini*

La vicenda in esame nasce da una richiesta del locatore, anticipatoria rispetto alla prima scadenza contrattuale, con la quale a mezzo racc.ta a/r ha inviato diniego di rinnovo motivato alla prima scadenza contrattuale per la prossima scadenza contrattuale del 7 gennaio 2025, regolarmente ricevuta dai conduttori.

Il contratto di locazione ad uso abitativo era un quattro più quattro, anche se erroneamente all’interno dello stesso era indicata una non specificata natura transitoria.

In fase di introduzione, il locatore evidenziava in partenza come il contratto non prevedeva alcun requisito di transitorietà, indicandolo come contratto a pattuizione libera di durata quadriennale.

Le richieste del ricorrente erano le seguenti:

  • accertare e dichiarare che il ricorrente ha legittimamente esercitato la facoltà di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza contrattuale, pronunciando per l’effetto ordinanza di rilascio ai sensi dell’art. 30 della Legge 392/78;
  • in caso di opposizione dei conduttori, emettere ordinanza provvisoria di rilascio esecutiva a far data dal 7 gennaio 2025, con riserva delle avverse eccezioni.

I resistenti, ritualmente chiamati in giudizio, rimanevano contumaci

Il Giudice di prime cure evidenziava come il contratto è rubricato come contratto di locazione ai sensi dell’art. 2, c. 1 della L. 431/98, anche se nel corpo dell’atto stesso era prevista la natura transitoria per motivi lavorativi dei locatori non meglio specificati.

Al riguardo rilevava che il contratto difettava delle condizioni di legge per la qualificazione a contratto transitorio, in assenza di indicazione specifica dell’esigenza transitoria, per tale motivo, veniva considerato di anni quattro.

Proprio in vista della prima scadenza contrattuale, il locatore aveva recapitato diniego motivato al conduttore in modo rituale, per tale motivo il contratto dovrà ritenersi cessato alla data del 7 gennaio 2025.

L’assenza di contestazione da parte dei conduttori della racc.ta inviata, non fornisce altri elementi diversi da quelli rappresentati dal locatore che richiedeva l’immobile per uso abitativo della figlia.

Il fatto che il contratto non risultava ancora scaduto al momento del provvedimento e che i conduttori si trovino ancora in modo legittimo nell’immobile costituisce grave e giustificata ragione per compensare le spese di giudizio.

Per questo motivo, il Giudice dichiarava che il contratto di locazione cesserà alla data del 7 gennaio 2025, ordinando ai conduttori di rilasciare l’immobile libero da persone e cose in favore dei locatori, fissando l’eventuale esecuzione per la data del giorno 8 gennaio 2025.

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*A cura dell’Avv. Federico Bocchini, Studio Legale Bocchini Giglioni

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