Mae, non può essere rifiutata la consegna se il fine è la presenza all’avvio dell’azione penale
E non sussistono motivi facoltativi di rifiuto nel caso in cui i fatti contestati in base al diritto del Paese membro di esecuzione non rientrino nella competenza dei propri giudici penali
Lo Stato membro in cui risiede una persona ricercata non può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo diretto a garantire la presenza di tale persona al momento dell’avvio di un procedimento penale. Questa l’affermazione principale che reca la sentenza sulla causa C-481/23 pronunciata dalla Corte Ue in materia di esecuzione di un mandato di arresto europeo.
In particolare, poi, la decisione precisa che la consegna non potrà essere rifiutata neanche nel caso in cui i fatti contestati come reato alla persona ricercata non rientrino nella competenza dello Stato membro cui perviene il Mae, in base al diritto penale di quest’ultimo.
Il caso a quo
La vicenda da cui origina il rinvio pregiudiziale alla Cgue prende le mosse nel 2022 quando la Corte centrale spagnola ha condannato un cittadino spagnolo, che però risiedeva in Romania. La condanna individuava la persona ricercata dalla giustizia spagnola quale coautore di una frode Iva relativa alla vendita di idrocarburi per oltre 100 milioni di euro. Le sanzioni inflitte contemplavano più pene detentive e diverse ammende.
Da cui l’impugnazione del condannato dinanzi Corte suprema spagnola, che gli negava l’autorizzazione a recarsi nel Paese dove risiedeva. La persona violando il divieto imposto dai giudici spagnoli veniva fermata alla frontiera croata, in direzione della Romania. La Corte centrale spagnola ha, in conseguenza di ciò, emesso un mandato d’arresto europeo finalizzato alla ricerca, all’arresto e alla custodia cautelare dell’imputato.
Il giudice rumeno ha però rifiutato di eseguire il Mae ricevuto poiché riteneva che l’imputato risultava avere in Romania una residenza continuativa e regolare e si opponeva alla consegna alle autorità giudiziarie spagnole. Per di più come argomento contrario alla consegna rilevava la circostanza che, in base al diritto rumeno, l’azione penale fosse già prescritta.
Al contrario, la Corte centrale ritiene che non siano soddisfatte le condizioni richieste per poter invocare tali motivi di non esecuzione facoltativa di un tal tipo di mandato, finalizzato all’esercizio penale.
L’interpretazione della decisione quadro
La Cgue conferma la posizione della Corte centrale che ha operato il rinvio affermando che l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo se quest’ultimo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà. E tale possibilità sussiste se la persona ricercata risiede nello Stato membro di esecuzione del Mae e quando è lo stesso Stato a impegnarsi a eseguire la pena o la misura di sicurezza anche se conformemente al suo diritto interno. Ma quando come nel caso a quo il fine del Mae è quello di garantire la presenza dell’imputato durante la prosecuzione del procedimento penale pendente il rifiuto non è giustificato.
Per quanto riguarda poi il caso che si sia compiuta prescrizione dell’azione penale in base al diritto dello Stato richiesto della consegna quest’ultimo può opporre un rifiuto legittimo solo se i fatti contestati facciano scattare anche la competenza dei propri giudici.
Competenza che - fa rilevare la Cgue - nel caso concreto non sembra sussistere in base al diritto penale rumeno. In quanto tutte le condotte contestate si erano realizzate in Spagna e costituivano reati di frode fiscale lesivi degli interessi economici di tale Stato membro.