Immobili

Maggioranza qualificata per confermare l'amministratore di condominio

Questa la scelta della Corte di Appello di Messina con la sentenza 847/2022

immagine non disponibile

di Fulvio Pironti

Poiché la conferma dell'amministratore di condominio integra una nuova nomina, deve essere deliberata con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 1136, commi 4 e 2, c.c. Lo chiarisce la Corte di Appello di Messina con sentenza del 21 dicembre 2022, n. 847.
La pronuncia evidenzia il contrasto incentrato sul quorum occorrente per confermare l'amministratore. La questione orbita sulla mancanza di una previsione che indichi la maggioranza per la conferma. Da un lato, la legge precisa il quorum necessario per nominare l'amministratore (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio), dall'altro, nulla si dispone quanto alla conferma ragion per cui si fa riferimento alla maggioranza semplice.

Il caso
Il tribunale ha annullato la delibera confermativa dell'amministratore perché presa con maggioranza ordinaria (1/3 degli intervenuti e 1/3 del valore) e non con quella qualificata (maggioranza dei partecipanti e metà del valore). Il condominio impugna la sentenza rilevando che non esiste disposto che prescrive la maggioranza da adottare per deliberare la conferma dell'amministratore. Precisa altresì che l'articolo 1136, comma 4, c.c. si limita ad asserire che le delibere di nomina sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. La conferma integra fattispecie diversa dalla nomina, inoltre è assente il richiamo letterale della conferma. Il suo assetto normativo è rinvenibile nell'articolo 1135 c.c. e, per quanto attiene al quorum deliberativo, nell'articolo 1136, comma 3, c.c. («maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio»).

La decisione
La Corte territoriale ripercorre l'indirizzo giurisprudenziale di merito sul quale poggiano le ragioni dell'appellante. L'appellante fa propria la decisione palermitana (Trib. Palermo 29 gennaio 2015) per la quale la conferma integra fattispecie differente dalla nomina. Mediante conferma dell'amministratore l'assemblea corrobora un rapporto pregresso consolidato negli anni. Consegue che la maggioranza per confermare è quella semplice espressa dall'articolo 1136, commi 2 e 3, c.c. Al contrario, l'ipotesi di nomina dell'amministratore incide sulla nascita e cessazione di un rapporto contrattuale. Il Legislatore ha previsto nell'articolo 1136, commi 4 e 2, c.c. una maggioranza qualificata inestensibile analogicamente all'ipotesi della conferma.
Ritenendo destituito di fondamento il tratteggiato motivo di gravame, la Corte di appello aderisce al contrapposto orientamento di merito e di legittimità (Cass. n. 4269/1994, n. 71/1980, n. 3797/1978) considerandolo più aderente al caso di specie. Dà continuità all'univoco indirizzo degli Ermellini secondo cui l'articolo 1136, commi 4, 2, c.c. (contenente la maggioranza qualificata per deliberare la nomina) è applicabile anche alla conferma dell'amministratore. Tanto in quanto la conferma non è altro che una nuova nomina: i presupposti che determinano la nomina valgono anche per la conferma. Le due delibere esprimono uguali contenuti ed effetti giuridici discostandosi solo per continuità del rapporto assente nell'ipotesi di nomina.

Nota conclusiva
È innegabile l'omissione del lemma conferma nell'articolo 1136 c.c. Esprime continuità del rapporto non rinvenibile nella nomina. E' verosimile credere che il Legislatore abbia separato le fattispecie assoggettandole a diversi regimi deliberativi. È pensabile che, nel lodevole intento teso a superare carenze partecipative assembleari, abbia ridotto il quorum. Per la nomina, al contrario, identificandosi nella prima designazione il Legislatore ha imposto un quorum più elevato obbligando i condòmini ad una maggiore vigilanza nella scelta. Sembrerebbe preferibile la soluzione che applica la maggioranza semplice alla conferma.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©