Penale

Maltrattamenti, in classe il reato scatta anche per aver “solo” assistito alla violenza

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 30123 depositata oggi, rigettando il ricorso di due insegnanti della scuola dell’infanzia

di Francesco Machina Grifeo

Scatta il reato di maltrattamenti in famiglia e non di abuso dei mezzi di correzione per gli insegnanti che strattonano o minacciano, creando comunque un clima di paura, gli alunni. Il reato è configurabile anche nel caso di violenza “assistita”, quando cioè il minore non sia oggetto diretto di violenza, fisica o psicologica, ma partecipi comunque del clima della classe, essendo suo malgrado testimone dei comportamenti illeciti dei docenti. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 30123 depositata oggi, rigettando il ricorso di due insegnanti della scuola dell’infanzia e accogliendo, con rinvio, quello dei genitori di una bambina– costituitisi parte civile – che lamentavano il mancato risarcimento del danno subito dalla figlia in qualità testimone degli accadimenti.

Il procedimento era partito da alcune dichiarazioni nella chat di classe che avevano poi trovato conferma a seguito dell’installazione di una telecamera; oltre a essere state confermate da diversi bambini.

La Cassazione, con riguardo alla richiesta degli imputati di riqualificare la condotta in abuso dei mezzi di correzione (art. 571 cod. pen.), afferma che la Corte d’appello ha correttamente ravvisato la configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia “di cui, nel caso di specie, ricorrono sia l’abitualità delle condotte, sia l’induzione di uno stato di sofferenza e di umiliazione come effetto della instaurazione di un generale clima vessatorio”. Tale conclusione, prosegue la decisione, risulta “vieppiù evidente, se si considera che, nel caso di specie, persone offese erano bambini in età prescolare, come tali vulnerabili e particolarmente esposti al rischio di danni psicologici”.

Per altro verso, prosegue la decisione, “altrettanto correttamente”, il giudice di secondo grado ha escluso la configurabilità dell’art. 571 cod. pen., sulla base dell’ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui “esula dal perimetro applicativo di tale fattispecie qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi”. Infatti, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo - che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore - lì dove l’abuso ex art. 571 cod. pen. presuppone l’eccesso nell’uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti (Cass n. 13145 /2022).

In altre parole, prosegue la Suprema corte, “assunto l’arcaico termine ‘correzione’ di cui all’art, 571 cod. pen. nel senso di ‘educazione’, il presupposto applicativo della fattispecie di cui all’art. 571 cod. pen. è un uso immoderato (appunto, ab-uso) di mezzi educativi che, però, per loro natura, devono essere pur sempre leciti, il ricorso alla violenza non essendo mai consentito per fini correttivi o educativi”. Mentre nel caso specifico, “molte delle condotte … furono, appunto, anche fisicamente, violente”.

La VI Sezione penale ha poi giudicato fondato il ricorso della parte civile, che lamentava il travisamento della prova per omissione. Infatti, la Corte di appello dopo aver attribuito valore sia ai maltrattamenti “diretti” nei confronti di alcuni minori, sia ai maltrattamenti “assistiti”, riconosciuti come penalmente rilevanti dall’art. 9, co. 2, lett. c) legge 19 luglio 2019, n. 69 (il quale ha esplicitato che il minorenne che assiste ai maltrattamenti è persona offesa del reato), recependo un ormai “pacifico orientamento” di legittimità, nulla ha riconosciuto alla parte civile. Da qui l’accoglimento del ricorso e il rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, che procederà anche alla liquidazione delle spese.

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