Penale

Sequestro, il valore dei beni si calcola al momento della confisca

Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 30107/2025, affermando un principio di diritto in merito alla valutazione della sufficienza dei beni sequestrati in via diretta a coprire l’intero importo del profitto del reato

di Francesco Machina Grifeo

Il valore dei beni oggetto di un provvedimento ablativo va calcolato al momento della confisca e non dunque quando è stato disposto il provvedimento cautelare di sequestro. Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 30107/2025, dichiarando inammissibile il ricorso dell’imputato che, invece, sosteneva la sufficienza dei beni sequestrati rispetto al profitto del reato. La Suprema corte ha dunque confermato l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia che aveva rigettato l’istanza di revoca della confisca per equivalente disposta, per reati tributari, nel 2017, e divenuta irrevocabile nel 2018.

Sul punto, con un principio di diritto, la Terza sezione penale ha affermato che “in caso di sequestro finalizzato alla confisca in via diretta e contestualmente a quella per equivalente, la valutazione della sopravvenuta non necessità della confisca per equivalente, in ragione della sufficienza dell’importo dei beni sequestrati in via diretta a “coprire” integralmente il profitto del reato, va compiuta con riferimento al valore di detti beni non al momento dell’adozione del sequestro, bensì a quello della definitività della confisca, in quanto è con quest’ultimo che si determina l’effetto ablatorio”.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso dell’imputato, la Suprema corte afferma che i valori dei beni oggetto della confisca ai quali il ricorrente fa riferimento sono quelli del momento del loro sequestro, “mentre la verifica della sussistenza di un profitto residuo da sottoporre ad ablazione per equivalente va compiuta con riferimento al momento della definitività della confisca, perché è a tale momento, nel quale si determina l’effetto ablatorio, cui occorre avere riguardo”.

La confisca per equivalente, precisa la decisione, può essere disposta nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso, e nella misura, in cui sia impossibile la confisca diretta del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Si tratta di una valutazione, insiste la Corte, che però va compiuta con riferimento al momento in cui il provvedimento di confisca divenga inoppugnabile, “perché è in tal momento che si verifica l’effetto ablatorio e che quindi deve essere verificato se i beni confiscati in via diretta corrispondano o meno al profitto del reato, giacché solo in caso negativo, ossia qualora non sia possibile procedere alla confisca diretta di tutto il profitto del reato, sarà possibile disporre la confisca per equivalente nei confronti dell’autore del reato del profitto non confiscato, in tutto o in parte, in via diretta”.

Al contrario, come detto, il ricorrente ha fatto espressamente riferimento al valore dei beni al momento del loro sequestro, eseguito nel 2013, eccependo l’irrilevanza, rispetto all’ammontare della confisca per equivalente, del valore di realizzo dei beni confiscati cui invece correttamente ha fatto riferimento la Corte d’appello. In tal modo, però, l’imputato ha omesso il necessario raffronto tra il valore dei beni confiscati in via diretta e il profitto dei reati al momento della adozione della confisca, come, invece, sarebbe stato necessario, trattandosi, come osservato, del momento in cui si produce l’effetto ablatorio e nel quale, quindi, deve essere compiuta detta verifica, rimanendo irrilevanti sia i valori del momento del sequestro, che ha solo una funzione cautelare, sia quelli di realizzo, in quanto la liquidazione avviene successivamente alla ablazione, con l’unico limite dell’ingiustificato arricchimento da parte dello Stato”.

Ne consegue, conclude la Corte, la “genericità della doglianza”, in quanto l’eccezione circa la sufficienza, o comunque la rilevanza, del valore dei beni confiscati in via diretta rispetto all’ammontare del profitto dei medesimi reati da confiscare per equivalente “avrebbe dovuto essere sorretta dall’analisi del loro valore al momento della adozione del provvedimento di confisca, che è quello che determina l’effetto ablatorio e nel quale deve, come evidenziato, essere compiuta la valutazione in ordine alla necessità o meno della confisca per equivalente (e anche del suo ammontare)”.

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