Mandato d'arresto europeo: il motivo di rifiuto obbligatorio della consegna
Mandato di arresto europeo (MAE) - Condizione ostativa alla consegna ex art. 18, lett. p), l. 69/2005 - Obbligo del rifiuto - Condizioni.
In tema di mandato d'arresto europeo, per opporre il motivo di rifiuto obbligatorio alla consegna, previsto dall'art. 18, c. 1, lett. p), della legge 69/2005 occorre che esista, rispetto all'ordinamento interno, non un'astratta possibilità, un potenziale interesse ad affermare la giurisdizione, ma un elemento oggetto serio, verificabile, cioè una situazione concreta che manifesti la “presa in carico” e la volontà effettiva dello Stato ad affermare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del m.a.e., commesso in parte sul suo territorio, dimostrata dalla presenza di indagini sul punto. (Nel caso di specie è stato escluso il carattere obbligatorio del rifiuto in assenza di elementi concreti e di deduzioni sul punto da parte del ricorrente).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 18 giugno 2018 n. 27992
Mandato di arresto europeo - MAE - Consegna per l'estero - Reati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano - Motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), Legge 69 del 2005 - Sussistenza - Condizioni.
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 18, comma 1, lettera p), sussiste quando anche solo una parte della condotta obiettivamente apprezzabile, pur se priva dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, si sia verificata in territorio italiano, a condizione che tale circostanza risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte in Italia.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 9 giugno 2017 n. 28990
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Reati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano - Motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della l. n. 69 del 2005 - Configurabilità - Criteri - Indicazione.
In tema di mandato d'arresto europeo, sussiste il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del 2005, solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 28 febbraio 2011 n. 7580
Massima redazionale - Estradizione e mandato d'arresto europeo - Mandato d'arresto europeo - Motivi di rifiuto della consegna - Associazione per delinquere straniera - Reato fine commesso in parte nel territorio italiano - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di mandato d'arresto europeo, ai fini dell'applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, c. 1, lett. p), L. 69/05, in caso di reato associativo, occorre verificare il luogo ove quest'ultimo si è consumato, rivestendo importanza secondaria il diverso territorio in cui si sono realizzate le singole condotte integranti i reati fine del programma criminoso (fattispecie relativa alla partecipazione del ricercato ad una associazione criminale dedita in Germania all'immigrazione di clandestini provenienti dall'estero con transito in Italia).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 27 dicembre 2010 n. 45524
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Consegna per l'estero - Applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. p), legge n. 69 del 2005 - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna presentata dall'autorità straniera riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero, la verifica della sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della legge n. 69/2005, deve essere coordinata con la disposizione contenuta nell'art. 31 della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che fa salvi eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento della sua adozione, “nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato”. (Nel caso di specie, relativo a un m.a.e. processuale emesso dall'autorità tedesca per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi sia in Germania che nel territorio italiano, la Suprema corte ha rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984 n. 969, con il quale le parti hanno inteso facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell'ipotesi in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 27 dicembre 2010 n. 45524