Marchio in comproprietà, per concedere o risolvere una licenza di utilizzo valgono le norme del diritto nazionale applicabile
La Cassazione chiedeva se la concessione o la risoluzione di una licenza d'uso di un marchio detenuto in comproprietà richieda una decisione adottata all'unanimità dai contitolari o a maggioranza di questi
Le modalità per concedere o risolvere una licenza di utilizzazione di un marchio in comproprietà sono disciplinate dalle norme dello Stato membro in cui è registrato, pertanto la questione se la concessione o la risoluzione di una licenza d'uso di una "firma" nazionale o dell'Unione, in contitolarità, richieda una decisione adottata all'unanimità o a maggioranza dipende dal diritto nazionale applicabile. La Corte di giustizia nella causa C-686/21 risponde in questi termini alla Cassazione che voleva sapere se il diritto dell'Unione disciplina il regime di formazione del consenso collettivo, sia per la concessione di una licenza d'uso del marchio a un terzo sia per la revoca di tale licenza.
La vicenda arrivata a Piazza Cavour riguardava una controversia su un marchio in comproprietà a varie persone, appartenenti a una stessa famiglia: il marchio Legea, registrato sia a livello nazionale che unionale per articoli sportivi.
I contitolari avevano deciso di cedere l'uso di tale marchio a una società, ma uno di loro ha successivamente scelto di porre fine a tale cessione e gli altri contitolari si sono opposti alla decisione di revocare la licenza d'uso. La questione centrale riguarda dunque le norme relative alla cessione dell'uso del marchio da parte del titolare in un caso di proprietà concorrente.
Con la decisione di oggi, la Corte di giustizia rileva che le norme del diritto dell'Unione prevedono la possibilità che un marchio appartenga a plurime persone, ma che esse non stabiliscono le regole di esercizio dei relativi diritti da parte dei contitolari. In caso dunque di contitolarità di un marchio le norme di formazione del consenso collettivo per l'esercizio dei diritti dipendono dal diritto nazionale applicabile.