Marchio Ue: il titolare può vietare l’uso di segno identico o simile su pezzi di ricambio
Con la sentenza sulla causa C-334/22 la Corte Ue ha affermato che un costruttore di autoveicoli può vietare l’uso di un segno identico o simile al marchio Ue di cui è titolare per pezzi di ricambio. Come nel caso in cui il pezzo di ricambio includa un elemento progettato per il fissaggio dell’emblema di tale costruttore e la cui forma è simile o identica a tale marchio. A tutela del titolare del marchio figurativo registrato nell’Unione europea.
La vicenda a quo
Il marchio in questione è quello utilizzato come emblema della Audi. Un commerciante polacco offriva in vendita, pubblicizzandole sul proprio sito Internet, griglie per radiatori non originali, adattate per vecchi modelli di autoveicoli Audi. Tali griglie includono un elemento la cui forma è simile o identica a tale marchio e che è progettato per il fissaggio dell’emblema dell’Audi. Da cui la casa costruttrice ha avviato un procedimento giudiziario contro tale commerciante, chiedendo che gli venisse vietato di commercializzare griglie per radiatori non originali recanti un segno identico o simile al proprio marchio.
Investito di tale domanda, il giudice polacco vuole stabilire la portata della tutela conferita da tale marchio. Esso si è rivolto alla Corte di giustizia al fine di stabilire se la commercializzazione di pezzi di ricambio di autoveicoli, come le griglie per radiatori, costituisca, secondo il diritto dell’Unione un «uso di un segno nel commercio» tale da pregiudicare le funzioni del marchio protetto.
La risposta della Cgue
La domanda alla Cgue era esplicitamente posta anche sulla questione se il titolare di detto marchio potesse vietare a un terzo l’uso contestato. Nella sua sentenza, la Corte risponde in modo affermativo. Essa rileva, innanzitutto, che “la clausola di riparazione” prevista per i disegni e modelli comunitari non è applicabile. Inoltre, nella vicenda a quo, le griglie per radiatori non provengono dal titolare del marchio Audi e sono immesse in commercio senza il suo consenso.
L’elemento progettato per il fissaggio dell’emblema della Audi vi è integrato al fine della commercializzazione delle griglie da parte del terzo. Esso è visibile per il pubblico che desidera acquistare un tale pezzo di ricambio. Ciò potrebbe costituire un collegamento materiale tra il pezzo di ricambio di cui trattasi e il titolare del marchio in questione. Di conseguenza, un siffatto uso può pregiudicare le funzioni del marchio consistenti, in particolare, nel garantire la provenienza o la qualità del prodotto.
Il diritto da tutelare
La Corte lascia al giudice nazionale il compito di verificare, da un lato, se l’elemento della griglia per radiatori di cui trattasi sia identico o simile al marchio e, dall’altro, se la griglia per radiatori sia identica o simile a uno o più prodotti per i quali tale marchio è registrato. Tuttavia, qualora il giudice nazionale ritenga che il marchio Audi sia notorio nell’Unione, il suo titolare dovrà beneficiare, a talune condizioni, di una tutela rafforzata. In tal caso, poco importa che le griglie per radiatori di cui trattasi e i prodotti per i quali il marchio è registrato siano identici, simili o diversi.
La Corte conferma, inoltre, che, qualora la scelta della forma dell’elemento progettato per il fissaggio dell’emblema del costruttore di autoveicoli sia guidata dalla volontà di commercializzare una griglia per radiatori che assomigli nel modo più fedele possibile alla griglia per radiatori originale, il diritto dell’Unione non limita il diritto esclusivo di tale costruttore titolare del marchio di vietare l’uso in commercio di un segno identico o simile.