Mediatori, corsi di aggiornamento a distanza anche dopo l’emergenza
Il ministero della Giustizia precisa che invece la formazione iniziale deve essere svolta in presenza
I corsi di aggiornamento per i mediatori, della durata di 18 ore biennali, possono continuare a svolgersi online anche ora, dopo la fine del periodo emergenziale, a condizione che, pur virtualmente, sia garantita l’interazione in tempo reale tra docenti e allievi. I corsi di formazione iniziale devono invece essere seguiti in presenza. Sono queste le indicazioni contenute nella circolare del ministero della Giustizia, Direzione generale per gli Affari di giustizia, del 13 giugno 2022, inviata a tutti gli enti di formazione accreditati per erogare i corsi di formazione in materia di mediazione civile e commerciale.
Le norme dettate per l’emergenza sanitaria da Covid-19 avevano infatti sospeso lo svolgimento dei corsi professionali e delle attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati, che si potevano però svolgere a distanza. Di conseguenza, anche per quel che riguarda la formazione di base e l’aggiornamento dei mediatori, i corsi sono stati erogati a distanza fino alla scadenza dell’ultima proroga dello stato di emergenza, fissata per il 31 marzo 2022.
Con la fine dell’emergenza, sono arrivate al ministero della Giustizia «varie richieste di chiarimento – come si legge nella circolare – da parte di enti di formazione» sulla possibilità di continuare a tenere i corsi di formazione per i mediatori con modalità telematiche a distanza, dato che le norme di riferimento (il decreto legislativo 28/2010 e il decreto ministeriale 180/2010) non impongono che siano svolti in presenza.
Alla luce della ricostruzione sistematica della normativa primaria e secondaria, con la circolare ministeriale si pone in evidenza come pur nel silenzio delle norme si possa pervenire a una adeguata interpretazione alla luce della ratio e delle finalità della formazione, «in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori».
Ed è proprio in considerazione della serietà che deve contraddistinguere la formazione dei mediatori che le norme in questione sono state sempre interpretate nel senso della necessaria compresenza fisica dei soggetti interessati e ciò soprattutto per la rilevanza dei profili pratici della formazione iniziale
Le diverse esigenze dei corsi di aggiornamento consentono invece di ritenere che possano essere svolti online, ma esclusivamente in modalità sincrona, «mediante piattaforme telematiche in grado di garantire il rilevamento delle presenze e fornire specifici output (report) che possano tracciare in maniera univoca la presenza di docenti e discenti, nonché consentire di visualizzare in maniera sintetica e/o analitica tutte le informazioni relative ad accessi, IP e tempi di fruizione del corso o di uno specifico modulo/contenuto da parte di qualsiasi tipologia di utente (docente, discente), presenze e stato di avanzamento del corso per singolo studente, contenuti fruiti dal singolo allievo».
In conclusione, il ministero precisa anche che non esula da questa complessiva disciplina la formazione degli avvocati quali mediatori di diritto, «di tal ché anche per tali professionisti la formazione iniziale deve essere erogata in presenza, potendo invece i soli corsi di aggiornamento essere svolti a distanza».