Mediazione disposta dal giudice, eliminato il termine per l’avvio
Va fissata l’udienza dopo tre mesi, tetto (salvo proroghe) per il tentativo
Una particolare attenzione viene riservata dalla riforma Cartabia del la giustizia civile (decreto legislativo 149/2022) al ruolo del giudice per la mediazione e, quindi, per la procedura conciliativa che viene avviata su suo impulso. Si punta, infatti, sull’autorevolezza del giudice dinanzi al quale è in corso la controversia per aprire alle parti una finestra su un possibile accordo conciliativo da ricercare in una sede esterna al processo e con l’assistenza di un mediatore qualificato. Così, ora questa modalità di accesso alla mediazione viene definita legislativamente (modificando il decreto legislativo 28/2010) in termini di mediazione «demandata». Il giudice che dispone la mediazione, infatti, demanda le parti per lo svolgimento della mediazione, ma non “delega”. Per cui appare corretta e coerente l’adozione di tale qualificazione sulla base delle indicazioni della dottrina più sensibile per rimarcare l’importante ruolo del giudice che dispone la mediazione, ma non entra nella procedura che si svolge al di fuori del giudizio.
Le innovazioni apportate dalla riforma per quanto attiene alla mediazione demandata sono state per lo più improntate a sottolinearne la funzione. Infatti, la mediazione demandata può essere disposta dal giudice – anche in sede di giudizio di appello – «fino al momento della precisazione delle conclusioni» (formulazione più chiara rispetto a quella precedente secondo cui la mediazione poteva essere disposta «prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni»), valutando una serie di indici che consentono di ritenere mediabile la controversia che pur è già approdata in sede giudiziale.
Per cui il giudice è chiamato a valutare «la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti», come già accadeva secondo il testo precedente, ma anche «ogni altra circostanza» per giungere a disporre «con ordinanza motivata», l’esperimento della mediazione. Le disposizioni non pongono limiti alle materie in cui il tentativo può essere demandato; né la possibilità è preclusa se la mediazione è già stata esperita, ad esempio perché obbligatoria per legge.
La riforma precisa poi che l’ordinanza debba essere adeguatamente motivata. Inoltre, viene eliminato il termine di avvio per la mediazione; si prevede invece che il giudice fissi l’udienza di verifica dopo tre mesi, termine di durata massima della procedura (che può essere prorogato e, in questo caso, condurrà a un rinvio dell’udienza.
Infine, la nuova norma allinea la disciplina della mediazione demandata – che costituisce condizione di procedibilità sopravvenuta della domanda giudiziale – a quella preventiva ex lege per quanto attiene alla verifica del suo esperimento: anche per la mediazione demandata viene previsto che la verifica vada effettuata dal giudice all’udienza di rinvio.
Restano fermi anche per la demandata i limiti della mediazione ex lege; in particolare, la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.
Per rendere sempre più efficace la mediazione demandata, la riforma prevede che la frequenza di corsi e seminari organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in materia di mediazione e gli accordi conciliativi costituiscano indici di impegno, capacità e laboriosità del magistrato per la valutazione di professionalità.
Ciaccafava Federico
Guida Operativa