Messa alla prova ad ampio raggio
L’imputato può chiedere di essere ammesso sia alla messa alla prova sia al giudizio abbreviato. Il giudice dovrà verificare se la messa alla prova è possibile e, solo in caso contrario, valutare la richiesta di rito abbreviato.
Neppure la celebrazione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato preclude la possibilità di chiedere la messa alla prova in appello.
La Cassazione (sentenza 2736) ammette l’esistenza di due orientamenti opposti sul punto.
Il primo esclude la possibilità di contestare in appello il carattere ingiustificato del no alla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, equiparando il rapporto tra giudizio abbreviato e messa alla prova a quello tra giudizio abbreviato e patteggiamento, con conseguente impossibilità di impugnare.
Il secondo, a cui aderisce la quinta sezione, ritiene non consentita l’equiparazione. Una considerazione basata sulla funzione della messa alla prova che, come speciale causa di estinzione del reato, è alternativa a ogni giudizio di merito, compreso l’abbreviato: un diritto che sarebbe pregiudicato dalla preclusione affermata da parte della giurisprudenza.
Ma c’è anche un’altra ragione per prendere le distanze dall’equiparazione. La richiesta di sospensione del processo, funzionale alla messa alla prova finalizzata all’estinzione del reato è prioritaria e non soggetta neppure alla revoca implicita, per effetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato, che va intesa necessariamente come fatta con riserva.
Diversamente da quanto avviene per abbreviato e patteggiamento non c’è incompatibilità. L’imputato può chiedere di essere ammesso ad entrambi: spetta poi al giudice decidere.
Una scelta diversa produrrebbe un’irragionevole compressione del diritto di avvalersi dei riti alternativi e del diritto di difesa, in contrasto con la ragionevole durata del processo.
Corte di cassazione – Sentenza 2736/2019