Penale

Misure alternative ai pedofili solo dopo un anno di osservazione psicologica "positiva" in carcere

Non rilevano percorsi riabilitativi per "uomini maltrattanti" se svolti, anche con esiti positivi, prima dell'inizio della detenzione

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di Paola Rossi

Il periodo minimo di un anno di "osservazione scientifica collegiale" all'interno del carcere, è presupposto indefettibile per la concessione di misure alternative al condannato per atti sessuali contro minori. E l'assenza di tale requisito del beneficio non è superabile in base a nessun altra circostanza.
Quindi la previsione dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) costituisce un "rigido" paletto alla possibilità di aprire le porte del carcere a un pedofilo condannato.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9228/2022, ha perciò respinto il ricorso che sosteneva la legittimità della richiesta di affidamento in prova, fondata sul fatto che il condannato avesse intrapreso - prima di entrare in carcere - un percorso di riabilitazione sociale per "uomini maltrattanti". E che l'esito di tale percorso era stato valutato come positivo.
Il ricorso intendeva cioè dare rilevanza a un presupposto alternativo, a quello prescritto dalla legge sull'ordinamento penitenziario, perché di fatto "equipollente".
In effetti, oltre a contestare il diniego del tribunale di sorveglianza, il ricorrente sollevava dubbi di costituzionalità del requisito previsto dall'articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario. La Cassazione ribadisce, invece, che la norma non viola la funzione "costituzionale" riabilitativa della pena, in quanto la prescritta collegialità di esperti nell'osservazione annuale in carcere risponde alla gravità e alla complessità dell'iter di recupero di soggetti che si macchiano di tali delitti.

Il giudice della sorveglianza non è perciò tenuto a considerare (anzi, non può), ai fini della concessione della misura alternativa, come equipollente il perido di riabilitazione psicologica intrapresa dall'imputato, presso una struttura dedicata al recupero psicologico degli "uomini maltrattanti", quando era ancora a piede libero.
Quindi neanche un percorso annuale e mirato proprio sul reato per cui vi è stata condanna è sovrapponibile alla prescritta osservazione scientifica e collegiale svolta in carcere. L'amministrazione penitenziaria - in base all'articolo 80 dell'ordinamento pentenziario- può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti per lo svolgimento delle attività di osservazione.

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