Penale

Misure cautelari: se le esigenze cambiano modificabili con modalità meno gravose

immagine non disponibile

di Giuseppe Amato

In tema di misure cautelari, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, al giudice è consentito, ai sensi dell'articolo 299, comma 2, del Cpp, non solo di sostituire la misura con un'altra meno grave ovvero di disporre l'applicazione della misura applicata con modalità meno gravose (come letteralmente previsto dalla norma), ma anche di provvedere «applicando congiuntamente altra misura cautelare o interdittiva», con il solo limite del favor rei, nel senso che le misure congiuntamente applicate non possono determinare una condizione di maggiore afflittività per l'imputato. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 6790 del 13 febbraio 20176.

I principi di proporzionalità e di adeguatezza - Tale soluzione interpretativa è in linea con i principi di proporzionalità e di adeguatezza, nonché con quello del «minor sacrificio della libertà personale», che risultano fortemente valorizzati dal recente intervento di modifica della disciplina delle misure cautelari realizzato con la legge n. 47 del 2015 (da queste premesse, secondo la Corte, il giudice ricorrendo le condizioni di attenuazione delle esigenze di cautelari, legittimamente aveva provveduto a sostituire la misura degli arresti domiciliari con quelle, congiuntamente applicate, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza).

La disciplina del cumulo delle misure cautelari - La legge n. 47 del 2015 ha innovato profondamente la disciplina del cumulo delle misure cautelari: con la modifica all'articolo 275, comma 3, del Cpp (la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, «anche se applicate cumulativamente», risultino inadeguate), sancisce il superamento del profilo caratteristico della previgente disciplina, che limitava la possibilità del cumulo ad alcune ipotesi di provvedimenti cautelari adottati nella fase dinamica delle vicende modificative o estintive del titolo cautelare: con l'innovazione detta possibilità si estende anche alla “fase genetica” della vicenda cautelare; mentre, con la modifica dell'articolo 299, comma 4, del Cpp (fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultino aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o «applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva») si colloca la disciplina del cumulo delle misure cautelari (coercitive o interdittive) sul piano del principio di proporzionalità e di quello di adeguatezza, quest'ultimo in particolare correlato alla “gamma” graduata delle misure previste dalla legge.

Per la Cassazione queste indicazioni normative non limitano gli spazi per una più ampia applicabilità congiunta di più misure cautelari. Ciò lo si desume valorizzando la ratio delle modifiche introdotte dal legislatore nel 2015, ispirate ad assicurare una più pregnante tutela al principio del «minor sacrificio della libertà personale», legittimando così un'interpretazione che, in linea anche con i principi di proporzionalità e di adeguatezza, consente di ritenere che la collocazione della modifica in tema di cumulo nel corpo del solo comma 4 dell'articolo 299 non è di ostacolo all'applicabilità congiunta di altre misure cautelari anche nel caso della sostituzione della misura di cui al comma 2 dello stesso articolo 299 del Cpp.

Proprio attraverso tale lettura sistematica, infatti, la Corte ritiene che sia attribuito anche al giudice che provveda a sostituire la misura, quando le misure cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto, il potere di «applicare congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva». In tale evenienza, piuttosto, precisa il giudice di legittimità, l'applicabilità cumulativa delle misure incontra un duplice limite: nell'ipotesi di cui all'articolo 299, comma 2, del Cpp, il limite del favor rei, nel senso che le misure congiuntamente applicate non possono determinare una condizione di maggiore afflittività per l'imputato; su un piano generale, l'ulteriore limite in forza del quale il cumulo deve riguardare solo misure applicate nei contenuti coercitivi o interdittivi previsti dalla legge, in quanto i principi di legalità e di tassatività ostano - oltre che all'estensione dell'operatività della norma che prevede le singole misure a casi diversi da quelli tassativamente indicati dalla stessa - all'individuazione (e all'applicazione) di contenuti diversi da quelli tipici di ciascuna tipologia di misura cautelare.

Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 13 febbraio 2017 n. 6790

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©