Rassegne di Giurisprudenza

Mobbing e straining: danno alla salute del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro

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a cura della Redazione Diritto

Salute e sicurezza - Obblighi datoriali - Responsabilità dolosa o anche colposa - Mobbing/straining - Demansionamento - Inadempimento datoriale - Risarcimento del danno non patrimoniale - Accertamento - Necessità.
In tema di obblighi datoriali di salute e sicurezza, al di là delle denominazioni delle varie fattispecie astrattamente configurabili (mobbing, straining, stress lavoro-correlato) lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c., è comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.); si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 novembre 2022, n. 33639

Lavoro - Lavoro subordinato - Straining - Comportamenti stressogeni attuati nei confronti del dipendente - Mancanza di pluralità di azioni vessatorie - Ambiente stressogeno - Danno alla salute dei lavoratori - Sussistenza.
È configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, anche qui, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 maggio 2022, n. 16580

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Art. 2087 c.c. - Norma di chiusura del sistema a tutela dei diritti fondamentali del lavoratore - Conseguenze - Obblighi di astensione del datore di lavoro - Prova presuntiva del danno da "straining".
Ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 febbraio 2016, n. 3291

Costituzione - Artt. 2, 3 e 32 Cost. - Rapporto di lavoro subordinato - Responsabilità del datore di lavoro - Tutela della salute - Art. 2087 c.c. - Mobbing - Intento persecutorio - Emarginazione - Prova - Non sussiste.
Il datore di lavoro non solo è contrattualmente obbligato a tutelare l'integrità fisica e psichica del lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ma deve altresì rispettare il generale obbligo di neminem ledere prevenendo ogni situazione potenzialmente dannosa, anche se non tipizzata, per garantire al lavoratore i beni della salute, della dignità e i diritti fondamentali di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 settembre 2014, n. 19782