Penale

Modelli organizzativi ex Dlgs. 231/2001: strumenti indispensabili per la prevenzione della crisi d'impresa

E' statisticamente rilevato come la crisi d'impresa comporti una maggiore esposizione della stessa al rischio di commissione di uno dei reati di cui al Decreto 231/2001.

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di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Mancuso *

L'emergenza sanitaria in corso ha impattato anche sulle imprese le quali sono state chiamate a rivedere i propri sistemi di governance al fine di tutelarsi da rischi del tutto inediti derivanti da fattori esterni alla stessa organizzazione aziendale. Un contesto nuovo che ha messo a dura prova i tradizionali sistemi di corporate compliance che sono stati rimodellati su soluzioni integrate idonee ad offrire una adeguata connessione tra presidi, procedure, organi di controllo e flussi informativi, evitando sovrapposizioni e reciproche interferenze.

Del resto, è noto come la gestione integrata dei rischi sia ritenuta fondamentale dalle stesse Linee Guida di Confindustria, secondo le quali, sebbene la gestione dei numerosi obblighi di compliance possa risultare connotata da una pluralità di processi e dunque da una possibile ridondanza delle attività, il passaggio ad una compliance integrata è necessario per orientare le imprese all'adozione di un efficace complesso di misure organizzative e protocolli volti, tra l'altro, a governare i vari rischi aziendali.

A questa nuova esigenza sembra rispondere la novella di cui al D.lgs. 14/2019 che ha introdotto il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.d. CCII). Il testo ha riformato l'art. 2086 c.c. tramite l'aggiunta del comma 2, imponendo all'imprenditore l'adozione di un "assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevanza tempestiva della stessa crisi e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

In un'ottica di gestione preventiva del rischio, con un approccio analogo a quello che impronta la disciplina di cui al D.lgs. 231/2001, il legislatore con il nuovo CCII impone all'imprenditore l'adozione di assetti organizzativi aventi la funzione di prevenzione della crisi e dell'insolvenza. Tali assetti, se adottati efficacemente, aiuteranno l'impresa a monitorare le attività di gestione, rilevare con tempestività eventuali carenze e adottare le misure correttive più adeguate. Pertanto, l'assetto organizzativo che venga formalizzato, adottato, implementato, aggiornato e correttamente diffuso all'interno della popolazione aziendale potrà assurgere a Modello Organizzativo.

Proprio in tale rinnovato contesto legislativo, il Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 assume un ruolo primario, divenendo uno strumento necessario non solo per prevenire la commissione dei reati e rendere esente la società da una possibile responsabilità, ma anche per evitarne il fallimento. Invero, l'adozione del Modello Organizzativo può fungere da premessa essenziale per la costruzione di un adeguato assetto aziendale funzionale alla prevenzione e all'adeguata gestione della crisi.

Del resto, è statisticamente rilevato come la crisi d'impresa comporti una maggiore esposizione della stessa al rischio di commissione di uno dei reati di cui al Decreto 231/2001.

Al contempo, è stato pure riscontrato come in quei contesti aziendali caratterizzati da una persistente prassi di violazione delle procedure aziendali interne e del Modello 231, maggiore sia il rischio di concretizzazione di situazioni di squilibrio economico-finanziario.

Il rapporto tra assetti organizzativi e il Modello Organizzativo può dunque definirsi assolutamente sinergico. Invero, gli assetti organizzativi trovano nel Modello un riferimento ed una solida base di partenza per la propria strutturazione: le prescrizioni e le diposizioni del Modello indirizzano i contenuti degli assetti e al contempo forniscono risposte organizzative puntuali per assolvere alle disposizioni di cui all'art. 2086 c.c., comma 2. Allo stesso modo, un efficace Modello Organizzativo non può prescindere da un adeguato assetto organizzativo e gli adempimenti previsti dall'art. 2086 supportano le imprese a prevenire i diversi reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 (ad esempio i reati societari, tra cui l'ostacolo alle funzioni pubbliche di vigilanza o l'impedito controllo).

Il CCII ha quindi l'obiettivo di valorizzare la capacità di auto-organizzazione dell'impresa in un'ottica di prevenzione, premiando l'ente che ha adottato numerosi presidi per salvaguardare la propria continuità operativa e minimizzare il rischio di cattive pratiche. Al contempo, il Codice si inserisce in quel filone normativo che conferma la centralità del Modello Organizzativo nell'ambito del sistema di governance aziendale.

Ciò non implica che gli adeguati assetti di cui al CCII e i Modelli Organizzativi debbano perfettamente coincidere. Infatti, quell'insieme di attività atte a garantire la compliance 231 – quali l'attivazione di flussi informativi specifici aventi ad oggetto attività sensibili, lo svolgimento di verifiche compliance, l'analisi e la valutazione di segnalazioni circa le violazioni del modello e l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari nonché le informative periodiche all'Organismo di Vigilanza e all'organo amministrativo – consentono di attuare la necessaria vigilanza richiesta dalla legge e di rilevare fatti aziendali che potrebbero essere spie di un malessere dell'impresa, persino anticipatorie di quegli indicatori e indici di crisi contemplati dal CCII.

Da ultimo, pare quasi ultroneo rilevare come in tale contesto l'Organismo di Vigilanza assuma un ruolo di assoluta centralità. Invero, se la prevenzione dei reati che possono essere commessi attraverso potenziali criticità dell'area contabile e finanziaria dell'azienda è connessa all'attuazione di un adeguato assetto organizzativo ai sensi dell'art. 2082, comma 2, c.c., l'Organismo di Vigilanza deve svolgere le sue funzioni anche monitorando l'adeguatezza e l'osservanza di tali assetti organizzativi adottati dall'impresa. Viceversa, il mancato adempimento di tale controllo può essere individuato quale sintomo di inadeguatezza del Modello Organizzativo, per l'inidoneità dello stesso o anche per l'omessa o insufficiente attività di monitoraggio dell'Organismo, fondando la colpa di organizzazione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001.

Ebbene, alla luce di quanto enunciato, è evidente come ancora una volta venga rinnovata la centralità del Modello Organizzativo quale strumento fondamentale nell'ambito dei sistemi di compliance aziendale. Peraltro, a seguito della riforma legislativa sopra accennata, è possibile auspicare che la stessa compliance 231 potrà ricevere ulteriori stimoli per assumere, quanto prima, la centralità che merita nell'ambito della gestione dell'impresa.

*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e dell'Avv. Giorgia Mancuso (Studio Legale Ventimiglia)

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