Civile

Mutuo solutorio valido, c’è la disponibilità giuridica della somma

Per le S.U., sentenza n. 5841/2025, non conta l’automatica destinazione delle somme erogate a ripianare pregresse esposizioni debitorie verso la banca mutuante

di Francesco Machina Grifeo

Il cosiddetto “mutuo solutorio”, quello cioè stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria verso la banca, è legittimo e realizza la “datio rei giuridica” propria del mutuo con l’accredito delle somme in conto corrente, anche se poi tali somme vengono “automaticamente ed immediatamente” utilizzate dalla banca per l’estinzione del debito esistente. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 5841/2025, sciogliendo un contrasto ed affermando un principio di diritto.

Il caso, non infrequente, parte dalla stipula da parte di un istituto di credito di più mutui (nel caso 5 )successivi, nel corso di dieci anni, con i medesimi clienti. Richiesti di rientrare rispetto al saldo negativo i correntisti si erano opposti al decreto ingiuntivo sostenendo l’illegittimità del comportamento della banca la quale avrebbe “solo apparentemente erogato le somme concesse a mutuo, posto che le stesse non erano mai uscite dalle casse dell’asserita mutuante, ma erano state utilizzate per estinguere i mutui e le aperture di credito precedenti”. Prima il Tribunale di Ferrara e poi la Corte di appello di Bologna hanno confermato la validità del mutuo affermando che l’utilizzo della somma da parte della Banca, per estinguere il mutuo precedente, non escludeva l’avvenuta consegna.

Proposto ricorso, le S.U. lo hanno respinto chiarendo che il ripianamento delle precedenti passività, eseguito dalla banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto, soddisfa il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento ha costituito una modalità di impiego dell’importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario. Aggiungendo che il contratto di mutuo costituiva anche titolo esecutivo.

La Suprema corte ha così sposato l’indirizzo prevalente per cui l’accredito in conto corrente delle somme è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo. Non passa dunque l’orientamento più recente secondo il quale il mutuo solutorio configura un’operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario. Secondo questa lettura il mutuatario deve acquisire la disponibilità delle somme, “acquisizione che non può ravvisarsi nel caso in cui la banca già creditrice con tali somme realizzi il ripianamento del precedente debito.”

Una lettura bocciata dalla Cassazione che sul punto ha dettato il seguente principio: «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale».

«Anche ove si verifichi tale destinazione - aggiungono le S.U. -, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».

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