Negata la cancellazione di un articolo dall'archivio on-line di un quotidiano
Il Garante Privacy allineandosi all'orientamento, anche recentissimo, della Cassazione, ai fini del bilanciamento tra libertà d'informazione e diritto all'oblio ritiene sufficiente la deindicizzazione dai motori di ricerca
Con il recente Provvedimento n. 116 del 25 marzo 2021, ripreso nella Newsletter 27/04/2021, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha rigettato l'istanza con la quale un Interessato aveva richiesto la rimozione di un articolo contenuto in estratto nell'archivio online di un quotidiano (o, quantomeno, la cancellazione dei dati personali ivi indicati o la proposizione in forma anonima) argomentando che l'articolo in questione riguardava una vicenda giudiziaria risalente di oltre un ventennio, non più attuale e superata dai successivi sviluppi, considerato che l'originaria imputazione per appropriazione indebita aggravata formulata a carico dell'Interessato era stata nel frattempo dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte di Cassazione.
Il Garante ha ritenuto infondata la richiesta sottolineando preliminarmente la liceità della pubblicazione originaria della notizia nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, anche in considerazione dell'attività professionale svolta dall'Interessato, e rilevando che il diritto all'oblio, e dunque alla cancellazione dei dati quando questi consentano l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati, trova un limite di applicazione quando il trattamento dei dati sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione nonché ai fini di archiviazione nel pubblico interesse (in forza dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR e degli artt. 99, 136, 137 e 139 Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d. lgs. n. 101/2018): nel caso concreto, dunque, la conservazione dell'articolo nell'archivio on-line del quotidiano rispondeva, secondo il Garante, ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico.
Il Garante ha rilevato altresì che l'editore del quotidiano on-line, ancora prima del reclamo dell'Interessato, aveva provveduto ad adottare specifiche misure tecniche di deindicizzazione volte a rendere inaccessibile l'articolo dai motori di ricerca "generalisti" esterni al sito web del quotidiano ed aveva reso disponibile solo un breve estratto dell'originario articolo e solamente agli abbonati al quotidiano on-line (inibendo così l'accesso generalizzato e indistinto a tutti gli utenti del web), circostanze ritenute idonee a soddisfare l'esigenza di bilanciamento tra il diritto all'oblio dell'Interessato e la finalità storico-documentaristica dell'archivio on-line quale declinazione del diritto all'informazione.
Tale principio, come espressamente evidenziato dal Garante, è stato del resto affermato anche dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte sul tema, dapprima con la sentenza 27 mar. 2020 n. 7559 [link alla precedente nota del 20 aprile 2020] e, successivamente, con la pronuncia 19 mag. 2020 n. 9147, la quale ha ribadito che "Il diritto all'oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo di tempo, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicché nel caso di notizia pubblicata sul "web", il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca generalisti".
Il rilievo assunto dagli archivi on-line dei quotidiani nell'ambito della "risistemazione" dei rapporti tra diritto all'oblio e libertà d'informazione è stato ancora recentissimamente sottolineato dalla Cassazione con la sentenza n. 10347 del 20 aprile scorso che ha ribadito essere soluzione di ragionevole compromesso tra i diritti del singolo (all'oblio) e i diritti della collettività (all'informazione) quella consistente nell'adozione da parte dell'editore on-line di provvedimenti che impongono la deindicizzazione degli articoli risalenti nel tempo dai motori di ricerca generali.
Né deve trarre in inganno il fatto che nella vicenda in questione la Suprema Corte abbia ritenuto corrette le sentenze di merito che avevano disposto la rimozione degli articoli oggetto di doglianza dall'edizione on-line del quotidiano ed avevano altresì obbligato l'editore alla rettifica: come giustamente rilevato dalla Cassazione, diverso è il presupposto di fondo dal momento che nei precedenti di cui a Cass. n. 7559/2020 e Cass. n. 9147/2020 sopra richiamati la pubblicazione della notizia era stata inizialmente del tutto lecita e la controversia giudiziaria riguardava esclusivamente la perdurante presenza della notizia nell'archivio on-line del quotidiano, mentre nel caso da ultimo sottoposto alla Suprema Corte e deciso con la pronuncia n. 10347/2021 la notizia è stata ritenuta diffamatoria fin dall'origine.
Nel Provvedimento n. 116/2021 in esame, il Garante ha poi affermato la sussistenza del diritto dell'Interessato, in linea di principio, alla contestualizzazione della notizia ed all'aggiornamento/integrazione della notizia stessa mediante il link ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda e, se del caso, la situazione attuale dell'Interessato (ciò anche in linea con la sentenza n. 5525/2012 e con le altre sentenze citate in precedenza); nel caso concreto, la contestualizzazione era assicurata dalla data di pubblicazione dell'articolo e dalla collocazione nell'archivio mentre, sotto il profilo dell'aggiornamento/integrazione, l'Interessato non aveva fornito documentazione rilevante sugli sviluppi della vicenda e quindi l'Autorità non aveva potuto fare altro che non ritenere configurati i presupposti per l'adozione di provvedimento alcuno in merito alla richiesta di aggiornamento della notizia formulata dall'Interessato.
*a cura dell'avv. Angela Currarini dello studio legale De André