Civile

Negoziazione assistita: originale della convenzione all’avvocato e procedura gratuita

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di Giuseppe Buffone

Con la circolare del 29 luglio 2015, il ministero della Giustizia torna a occuparsi di negoziazione assistita in materia di composizione delle crisi familiari, ancora una volta sollecitato dai tanti uffici giudiziari, alle prese con una disciplina lacunosa, se non altro sotto l'aspetto gestionale del procedimento.

I profili di rilievo della circolare - La circolare presenta aspetti di particolare importanza sotto almeno tre profili:
1) la natura giuridica del procedimento di negoziazione assistita, anche là dove celebrato dinanzi al presidente del tribunale;
2) gli aspetti gestionali del procedimento di negoziazione assistita con specifico riguardo alla circolazione degli atti della procedura e alla loro conservazione;
3) i costi del procedimento.

La ricostruzione dell'attuale normativa - Giova, tuttavia, rievocare, in via preliminare, il quadro normativo in cui si colloca l'intervento ministeriale.
Il decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 162 del 2014, ha, come noto, introdotto nell'ordinamento misure tese a “degiurisdizionalizzare” il sistema pubblico di Giustizia, in particolare prevedendo per gli utenti dei sistemi alternativi di composizione dei conflitti. Nell'ambito di queste misure, spicca certamente la negoziazione assistita, una procedura gestita da Avvocati per concludere convenzioni tese a risolvere una controversia in via amichevole.

La convenzione di negoziazione assistita può anche essere utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (articolo 6: convenzioni di negoziazione assistita in materia familiare).
La disciplina inaugurata dalla legge 162 del 2014, per regolare questo particolare settore della degiurisdizionalizzazione, è, invero, assai scarna: in alcuni casi, il silenzio del legislatore è finanche imbarazzante restando privi di base legale aspetti fondamentali della procedura, affatto secondaria poiché avente a oggetto diritti indisponibili.
Guardando alle regole che emergono dal dato positivo, il legislatore definisce l'oggetto dell'istituto (separazioni, divorzi, procedimenti di revisione) e prevede anche la necessaria assistenza di un avvocato per parte.

Introduce, poi, un controllo di tipo pubblicistico, affidato all'Ufficio di Procura: i coniugi sottoscrivono la convenzione di negoziazione assistita e, a mezzo dei loro Avvocati, la depositano presso l'ufficio requirente competente per territorio. Il compito della Procura è quello di rilasciare un provvedimento di nullaosta (in assenza di prole) oppure un provvedimento di autorizzazione (in presenza di figli minori di età, con un handicap grave oppure maggiorenni ma non autosufficienti). In quest'ultimo caso, ove il Pm non ritenga di autorizzare l'accordo, trasmette gli atti al presidente del tribunale che provvede senza ritardo. E qui finisce la disciplina legale.

Le questioni aperte e le lacune normative - Restano in ombra tutti gli snodi procedimentali che danno corpo alla procedura. In primo luogo: cosa deve essere comunicato all'Avvocato della parte? Il provvedimento originale o una copia? Come devono essere custoditi gli atti presso le Procure della Repubblica? Quale è il regime fiscale? Nell'eventuale fase presidenziale, cosa deve esattamente fare il giudicante? Ad alcuni di questi interrogativi, offre soluzione la circolare qui in commento.

Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Circolare 29 luglio 2015

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