Niente interprete o traduzione se l'imputato si allontana prima della lettura della sentenza
L'imputato straniero, autorizzato ad allontanarsi dall'aula di udienza prima della lettura della sentenza, rinuncia sia alla traduzione dell'atto al momento della lettura, a cui avrebbe diritto qualora non si allontani, sia alla traduzione scritta della sentenza, alla quale avrebbe diritto nel caso in cui non sia mai stato presente in giudizio e ne abbia fatto esplicita richiesta. Tale precisazione è fornita dalla Cassazione con la sentenza 53609/2016.
Il caso - Protagonisti della vicenda giudiziaria sono due cittadini stranieri che il Tribunale aveva condannato per i reati i reati di rapina aggravata e induzione alla prostituzione, dando lettura della motivazione in assenza degli imputati, autorizzati ad allontanarsi prima della pronuncia. La Corte d'appello aveva poi confermato la condanna ritenendo tardivo il deposito dell'atto d'appello in relazione al termine di impugnazione di cui all'articolo 585 lettera a) del Cpp. Contro tale decisione, però, i due stranieri ricorrevano in Cassazione ritenendo sussistente una violazione dell'articolo 143 comma 2 del Cpp, in quanto la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere tradotta nella loro lingua e, di conseguenza, il termine per impugnare non poteva ritenersi decorso.
Le motivazioni - La questione posta all'attenzione dei giudici di legittimità riguarda il diritto dei cittadini stranieri imputati in procedimenti penali, posto dall'articolo 143 del Cpp, a farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento del procedimento. Nel caso di specie, tale diritto non sussiste, in quanto gli stessi imputati erano assenti perché allontanatisi dall'aula prima della lettura delle motivazioni della sentenza. In tal caso, afferma la Corte, l'operato di un interprete «non avrebbe avuto senso alla presenza soltanto di persone che conoscevano la lingua italiana». Né può ritenersi, proseguono i giudici, che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla traduzione scritta della sentenza, in quanto tale incombente non era richiesto, in considerazione dell'assenza degli imputati, allontanatisi a seguito dell'autorizzazione ricevuta. In sostanza, conclude la Cassazione, «presenziando l'udienza e poi allontanandosi prima della lettura della sentenza, i ricorrenti hanno di fatto rinunziato sia alla traduzione dell'atto» cui avrebbero avuto diritto se non si fossero allontanati, «sia alla traduzione scritta alla quale avrebbero avuto diritto nel caso in cui non si fossero mai presentati in giudizio».
Corte di cassazione – Sezione II – Sentenza 16 dicembre 2016 n. 53609
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