Nomine dei difensori a indagini concluse depositate sul portale
L’obbligo previsto dal Dl Ristori che ha inserito una sanzione di inefficacia per gli atti inviati via Pec
Avvocati penalisti alle prese con il deposito degli atti tramite il portale del processo penale telematico. La novità, prevista dall’articolo 24 del decreto legge Ristori (137/2020), è infatti stabilita come modalità obbligatoria di deposito per alcuni atti. Ed è stata inserita una espressa sanzione di inefficacia, stabilita dall’articolo 24, comma 6, nel caso in cui gli atti per errore siano inviati a mezzo Pec e non tramite il portale.
Le disposizioni
In base all’articolo 24 del decreto legge Ristori (137/2020), tutte le memorie, i documenti e le istanze successivi alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e precedenti la richiesta di rinvio a giudizio devono essere depositate mediante il portale del processo penale telematico, già autorizzato in alcune procure a partire da giugno e che ora è stato esteso automaticamente e senza bisogno di ulteriori accertamenti a tutta Italia. La misura è prevista per la durata dell’emergenza, fissata (per ora) fino al 31 gennaio 2021.
Inoltre, il ministero della Giustizia potrà ampliare, con decreto, il ventaglio degli atti che gli avvocati potranno depositare telematicamente. A oggi, quindi, anche gli atti di indagini difensive dovranno essere caricati sul portale.
La Pec
L’articolo 24, comma 4, del decreto Ristori dispone inoltre che, sempre fino al 31 gennaio 2021, si possono depositare mediante Pec presso gli uffici giudiziari tutti «gli atti, documenti e istanze comunque denominati» diversi dalle memorie e istanze previste dall’articolo 415-bis del Codice di procedura penale. Per i depositi via Pec si devono utilizzare le modalità e gli indirizzi individuati dal provvedimento del direttore generale dei Sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia del 9 novembre 2020.
Intanto, molte Procure hanno già dato il via libera al deposito di querele e denunce a mezzo Pec, non accettando più la modalità di trasmissione cartacea, salvo malfunzionamenti del sistema di invio telematico, con l’obiettivo di ridurre le file in cancelleria e contenere i contagi.
E via Pec si possono depositare anche gli atti di impugnazione. D’altra parte, il decreto legge Ristori-bis (149/2020) ha previsto espressamente che, fino al 31 gennaio 2021, le Corti d’appello utilizzino la trattazione scritta per decidere sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, con deposito telematico delle conclusioni del Pm e degli avvocati, a meno che una delle parti private o il Pm faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire entro 15 giorni liberi prima dell’udienza.
Le istruzioni
L’Ordine degli avvocati di Milano ha pubblicato sul proprio sito le Faq in risposta ai dubbi più frequenti dei legali e un tutorial per l’utilizzo del portale del processo penale telematico. Secondo le indicazioni, le nomine dei difensori di fiducia intervenute prima della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari dovranno essere depositate a mezzo Pec oppure ancora in via cartacea. Per quelle successive vale invece la regola dell’obbligatorietà del deposito a mezzo portale.
L’accesso al fascicolo telematico sarà consentito anche ai difensori d’ufficio che tramite la funzione «Sollecito annotazione nomina» potranno invitare la procura a registrare l’intervenuta nomina e ad autorizzare la visualizzazione del fascicolo.
I depositi via Pec non possono superare i 30 megabyte ciascuno, ma possono essere ripetuti avendo cura di indicare il numero del procedimento. Per il deposito degli atti tramite il portale fa fede la ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Per tutti gli altri atti, memorie e istanze è consentito il deposito con valore legale tramite Pec.