Non è impugnabile il diniego ai programmi di giustizia riparativa
Per la Cassazione le procedure non hanno natura giurisdizionale. Confermato l’orientamento per cui l’avvio è una scelta discrezionale del giudice
Non è impugnabile l’ordinanza che nega l’accesso alla giustizia riparativa, pronunciata dal giudice in base all’articolo 129-bis del Codice di procedura penale. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 6595 depositata il 14 febbraio scorso. La pronuncia richiama, in primo luogo, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e l’assenza di una disposizione espressa che preveda l’impugnabilità di tale provvedimento. Né è ipotizzabile – osservano i giudici – il ricorso in base all’articolo...