Non scatta il reato per la patente straniera falsificata se non è titolo riconosciuto che abilita alla guida in Italia
La Cassazione scegliendo tra due orientamenti risolve un conflitto di giurisprudenza sulla nozione di "falso innocuo"
Lo straniero che falsifica la patente del proprio Paese di provenienza commette il reato di falso se questa in linea di principio abilita alla guida in Italia o è riconosciuta come valido documento d'identità. Il valore di autorizzazione amministrativa o di certificazione anagrafica dà quindi rilievo al falso determinando con la sua spendita la commissione dell'illecito penale. Va sottolineato che la validità della patente di guida rilasciata da uno Stato estero extra Ue sussiste solo se tra questo e l'Italia sono intercorse intese bilaterali di reciproco riconoscimento. Quindi in assenza di tali requisiti di autorizzazione o certificazione amministrativa, secondo il ricorso accolto, non scattano i reati ex articoli 477 e 482 del Codice penale per il falso "non grossolano" del documento straniero.
La Corte di cassazione aderisce - con la sentenza n. 24227/2021 - a tale impostazione difensiva del ricorso e nel farlo di fatto riconosce validità a uno degli orientamenti opposti espressi all'interno della medesima sezione sui presupposti fattuali in base a cui è ravvisabile il carattere innocuo, cioè penalmente irrilevante, di un falso non grossolano.
Il ricorso contestava la condanna - a norma degli articoli 477 e 482 Cp - comminata per falso materiale in certificazioni e autorizzazioni amministrative commesse da privato: perché il reato non può sussistere se il documento falsificato - anche fosse genuino - non ha il valore di autorizzare o certificare alcunché.
L'offensività invece, secondo l'orientamento scartato dalla sentenza di legittimità in esame, è legata all'idoneità del falso non grossolano a ingannare comunque la fede pubblica e l'affidamento dei terzi. Cioè non basta che il documento di guida è privo in sé delle condizioni di validità sul territorio italiano. Proprio il ragionamento opposto cui aderisce la sentenza che ha accolto il ricorso dello straniero falsificatore.