Notifica corretta se c'è deposito presso l'abitazione e spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
Nel caso in cui manchi una delle due procedure la notifica si considera nulla
La notifica di un atto penalmente rilevante deve seguire un preciso iter nel caso in cui il destinatario sia irreperibile presso l'abitazione. La Cassazione, con la sentenza n. 36330/21, ha spiegato che l'agente che esegue la procedura deve provvedere all'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione nella cassetta postale) e poi spedire la lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso in cui la procedura difetti di uno dei due elementi si considera a tutti gli effetti nulla, proprio come nella fattispecie esaminata dai Supremi giudici (notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare ai fini del reato di occultamento e distruzione di scritture contabili).
Prova del perfezionamento della procedura. Si legge nella sentenza che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto da notificare non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, o per assenza temporanea del destinatario stesso, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere fornita dal notificante esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso l'ufficio postale (cosiddetto Cad, Comunicazione di avvenuto deposito), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Conclusioni. Sottolinea la Cassazione che solo con l'adempimento (agevolmente eseguibile) della produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare "può trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle di chi riceve la notifica" .