Professione e Mercato

Novità legislative sull'e-commerce

L'avvento dell'attuale emergenza pandemica ha segnato una decisa accelerazione verso la traslazione delle relazioni, ove possibile, dal mondo reale a quello virtuale. E così anche il commercio è diventato e-commerce.

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di Emma Gentili*


L'avvento dell'attuale emergenza pandemica ha segnato una decisa accelerazione verso la traslazione delle relazioni, ove possibile, dal mondo reale a quello virtuale. E così anche il commercio è diventato e-commerce.

Si tratta a ben vedere di tendenze già in evoluzione da anni (basti pensare che il primo testo normativo in tema di commercio elettronico risale all'anno 2000), ma dalle potenzialità non ancora pienamente sfruttate.

Gli straordinari eventi che stiamo vivendo ci hanno squadernato una realtà che non è più possibile ignorare: svolgere oggi un'attività economica senza aprirsi al mondo per mezzo dello strumento telematico è semplicemente anacronistico, oltre che rischioso.
Fare "mercato elettronico", come qualsiasi attività di business, richiede un forte coinvolgimento da parte dell'imprenditore, sia nel progettare una strategia di intervento volta al raggiungimento dei suoi obiettivi, sia nel determinare il posizionamento della propria azienda.

È importante che l'imprenditore venga affiancato da un team di esperti che lo aiutino a pianificare e monitorare la strategia di business. In tal senso è fondamentale individuare l'obiettivo a lungo termine dell'azienda (Mission) e ciò che essa vuole diventare (Vision), classificare la clientela al fine di individuarne il target di domanda su cui concentrare la propria offerta, studiare il mercato prendendo spunto dai competitors che nell'ultimo periodo sono stati in grado di guadagnare quote nel mercato di riferimento, definire il posizionamento con cui l'impresa vuole porsi nei confronti dei propri clienti (in termini ad esempio di prezzo, prodotto o immagine) e, infine, fissare degli obiettivi ambiziosi ma raggiungibili, monitorare l'andamento del progetto effettuando se del caso i necessari interventi correttivi (learning by doing).

Proprio quest'ultimo punto richiede che l'imprenditore sia affiancato da esperti che lo aiutino a sviluppare un adeguato e preciso strumento di budget teso ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse, a raggiungere gli obiettivi di massima convenienza e a programmare l'esecuzione di un nuovo ciclo annuale.

Un utile ausilio per l'imprenditore è costituito, ad esempio, dal calcolo del tasso di conversione medio che presenta, per ogni singolo settore di riferimento, la percentuale di visualizzazioni del sito che si sono convertite effettivamente in acquisti da parte del consumatore finale.

Accanto a queste attività preliminari e di monitoraggio, occorre prestare particolare attenzione alla conformità del sito (o pagina web) alla normativa applicabile. L'attività di e-commerce deve infatti essere compliant, oltrechè al GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) che tutti conosciamo, altresì al D.lgs. n. 70/2003 (testo di riferimento in materia di commercio elettronico) e al Codice del Consumo (se si tratta di attività svolta verso i consumatori) .

Lo store on line consente inoltre di varcare i confini nazionali e così di ampliare enormemente il proprio mercato. In tal caso è bene verificare con l'aiuto dei propri consulenti legali che il sito, le modalità di conclusione del contratto e in generale le condizioni contrattuali siano corrette. Si tratta di un'attività che ovviamente non può essere delegata all'azienda tecnologica che allestisce il sito aziendale per l'e-commerce.
Nel caso di servizi resi nei confronti di consumatori deve prestarsi particolare attenzione alla normativa europea a tutela del consumatore.

Last but not least, attenzione anche alla normativa fiscale del commercio elettronico, sia quello B2B che B2C, anch'essa in evoluzione, per tenere dietro alla crescita del settore.

Ad esempio, da luglio 2021 entrerà in vigore il Decreto Legislativo di attuazione delle direttive UE 2017/2455 2019/1995 con la nuova regolamentazione Iva che caratterizzerà le vendite on line unionali.

Nell'e-commerce c.d. indiretto verranno meno le diverse soglie di protezione previste attualmente per i singoli paesi appartenenti all'UE: vi sarà un'unica soglia pari a 10.000€ sotto la quale le operazioni verso consumatori finali saranno rilevanti ai fini IVA nel Paese del cedente, mentre sopra saranno rilevanti nel Paese UE di destinazione dei beni. Sempre a decorrere dalla stessa data vi sarà la possibilità per le imprese di optare per la procedura semplificata MOSS che permetterà al cedente di non identificarsi nei singoli paesi dell'acquirente in caso di superamento soglia, oltre all'eliminazione dell'attuale franchigia IVA sulle importazioni di beni oggetto di e-commerce indiretto con la relativa introduzione di un nuovo regime Iva di importazione. Infine, verrà applicata la responsabilità Iva per i marketplace (quali ad. Es. Amazon o E-Bay) su importazione di beni oggetto di commercio elettronico (art. 2 bis dpr 633/72).

Queste novità, se conosciute per tempo e affrontate con programmazione strategica, possono divenire altrettante opportunità.

Abbiamo ormai capito tutti che l'improvvisazione può essere utile e accettabile, ma solo nel breve periodo; nel medio-lungo termine vince chi ha saputo programmare, controllare, apportare correttivi.

*a cura dell'avv. Emma Gentili, Partner di TALEA Tax Legal Advisory.

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