Penale

Nuova Pronuncia della Suprema Corte in materia di trattamento sanzionatorio in relazione al reato di diffamazione a mezzo Internet

Nota a sentenza: Cass. pen., Sez. V, 14 aprile 2021, n. 13993

di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi *


Con la sentenza in commento la Cassazione torna ad occuparsi del reato di diffamazione a mezzo internet, precisando in merito al trattamento sanzionatorio che "l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il reato di diffamazione connesso ai mezzi di comunicazione, anche se non commesso nell'ambito dell'attività giornalistica, possa essere compatibile con la libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU soltanto in circostanze eccezionali, qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza".

Questa in sintesi la vicenda processuale

La Corte d'appello di Messina riformava la sentenza con cui il Tribunale di Patti aveva assolto l'autore del reato di diffamazione commesso mediante la pubblicazione di post denigratori su Facebook nei confronti del Vice sindaco di un comune, condannando lo stesso alla pena di quattro mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. L'imputato ricorreva, dunque, per cassazione, lamentando che la riforma della sentenza fosse stata pronunciata in assenza di una rinnovazione dell'istruttoria, che mancasse la motivazione rafforzata richiesta in caso di riforma della decisione di primo grado e che fossero stati, altresì, violati gli artt. 595 c.p. e 10 CEDU, avendo la Corte territoriale inflitto una pena detentiva, nonostante la Corte EDU sostenga con orientamento costante la sproporzione della pena della reclusione in relazione al delitto diffamazione, fatti salvi i casi di "discorsi d'odio" o incitamento alla violenza.

Secondo la Corte di Cassazione i primi due motivi di ricorso risultano infondati, in quanto l'impugnata sentenza ha riformato la pronuncia di primo grado sulla base di una prova documentale non suscettibile di rinnovazione e poiché la Corte territoriale ha motivato la propria decisione, delineando correttamente le argomentazioni del proprio ragionamento probatorio contrario a quello alla base del provvedimento riformato.

I Giudici di legittimità decidono, invece, di accogliere l'ultimo motivo di ricorso, allineandosi all'interpretazione dell'ordinanza n. 132 del 2020 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incompatibilità degli artt. 595 co. 3 c.p. e 13 l. 47/1948 – che prevedono la possibile applicazione della pena detentiva in caso di diffamazione aggravata dall'uso della stampa o di un qualsiasi altro mezzo di pubblicità e dall'attribuzione di un fatto determinato – con gli artt. 117 cost. e 10 CEDU. Tale orientamento, infatti, in conformità con la Giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sostiene che la pena detentiva possa essere ritenuta compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti, garantita dall'art. 10 CEDU, solo nei casi eccezionali in cui vengano gravemente lesi altri diritti fondamentali. Ebbene, con la sentenza in commento, anche la Cassazione, ha affermato che in ipotesi di condanna per diffamazione posta in essere tanto con il mezzo della stampa quanto con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il ricorso alla pena detentiva debba essere limitato ai soli casi in cui l'accertamento compiuto dal Giudice di merito abbia fatto emergere una eccezionale gravità della condotta, consistente, nello specifico, nell'istigazione alla violenza o nella propalazione di "messaggi d'odio".

*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (Studio Legale Ventimiglia)

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